Con la Risposta a Interpello n. 593 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente di categoria F/2, con aumento volumetrico e installazione di impianti, possono beneficiare della detrazione del 110% di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020.
Il soggetto istante, residente all'estero, intende ristrutturare un fabbricato pericolante composto di due unità collabenti, sprovvisto di APE. I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione e la realizzazione, con aumento volumetrico, di due immobili residenziali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la costruzione degli impianti elettrico e idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana da destinare alle cassette di scarico dei servizi igienici delle abitazioni.
Ai fini della fruizione della detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che è necessario che gli interventi prospettati nell’istanza di interpello siano inquadrabili tra le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), Legge n. 380/2001, e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
In relazione alla possibilità di beneficiare della detrazione del 110% sulle spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), Legge n. 380/2001, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che, a differenza del supersismabonus, la detrazione fiscale collegata al superecobonus non è applicabile alla parte eccedente il volume ante operam.
Ai fini della fruizione della detrazione, pertanto, il contribuente è tenuto a tenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, a essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Relativamente alla fruizione della detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tra gli edifici ammessi al superbonus rientrano anche quelli privi di attestato di prestazione energetica (APE), poiché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
In relazione agli interventi di efficientamento energetico deve essere inoltre dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito (in tale ipotesi non sarà necessario produrre l'APE iniziale).
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, sollecitata dal contribuente, ha precisato che i principi espressi nella Risposta ad Interpello riguardano esclusivamente la posizione dell’istante e non possono essere quindi estesi a eventuali futuri acquirenti, sempre che non abbiano espressamente delegato l’istante alla presentazione dell’Interpello per suo conto tramite un’apposita procura.
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