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Con il Provvedimento 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta istituito dall’art. 19, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Tale disposizione, si ricorda, ha previsto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (dunque, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2021), l’ACE sia riconosciuta sulla base di un coefficiente di remunerazione del 15% (in luogo dell’ordinario 1,3%), e senza ragguaglio ad anno. L’agevolazione opera con esclusivo riferimento alle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, nel limite di 5 milioni di euro, e può essere fruita, oltre che nella dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento, anche sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto a soggetti terzi.
Ancorché l’art. 19, D.L. n. 73/2021, preveda che il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale 2021 possa essere utilizzato in compensazione già dal giorno successivo a quello:
è comunque richiesta la trasmissione di una comunicazione preventiva (c.d. Comunicazione ACE) all’Agenzia delle Entrate, ed il conseguente riconoscimento (o diniego) del credito da parte della stessa.
Secondo il Provvedimento in esame, la comunicazione preventiva può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate (solo) a decorrere dal 20 novembre 2021. L’Amministrazione Finanziaria, inoltre, dispone di ben trenta giorni per comunicare al richiedente il riconoscimento o il diniego del credito (nella generalità dei casi, pertanto, il credito d’imposta Super ACE potrà essere utilizzato in compensazione solo dal prossimo mese di dicembre).
In particolare, la Comunicazione ACE, redatta sulla base del modello approvato dal Provvedimento in esame, può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (Modello Redditi 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Entro i successivi cinque giorni viene rilasciata la ricevuta che attesta l’esito positivo dell’invio oppure lo scarto dell’istanza.
La comunicazione può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi devono essere presentate ulteriori comunicazioni (nelle quali non devono essere indicati gli incrementi segnalati in quelle già presentate).
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento oppure il diniego del credito d’imposta.
In caso di esito positivo, il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. In tale ipotesi il soggetto cedente deve inviare, sempre in modalità telematica, la comunicazione di cessione del credito d’imposta. Il cessionario, a sua volta, deve comunicare l’accettazione del credito ceduto, per poi utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.