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Confortati anche da quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, intendiamo fornire, nella presente circolare, un chiarimento riguardante il criterio di imputazione oggettivo da utilizzare nella ripartizione delle spese comuni a diversi interventi edilizi che danno origine a differenti agevolazioni fiscali.
Il problema nasce dal fatto che nell’alveo delle spese che contribuiscono a formare il “quantum” agevolabile fiscalmente attraverso le ormai note detrazioni d’imposta legate all’edilizia, troviamo abitualmente quelle riferite a prestazioni professionali che potenzialmente possono risultare comuni a più interventi diversamente agevolati.
Pertanto, nel caso tali spese venissero indistintamente addebitate, il contribuente si troverebbe nella condizione di dovere adottare un criterio omogeneo ed oggettivo di ripartizione delle stesse, onde evitare comportamenti potenzialmente elusivi.
In particolare, nel definire le prestazioni professionali comuni ci riferiamo, ad esempio, alle attività di progettazione, a quelle legate alla direzione lavori, alle spese correlate alla messa in sicurezza dei cantieri allestiti per l’occasione, nonché ai costi di asseverazione che certificano i requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
Risulta di tutta evidenza che le spese più sopra evidenziate possono riguardare interventi che singolarmente determinano agevolazioni fiscali di differente entità e per i quali sono previsti limiti massimi di spesa non omogenei (sismabonus, ecobonus, bonus facciate, ecc.).
Al ricorrere di tali situazioni, una ripartizione delle spese comuni indistintamente addebitate deve necessariamente adottare un criterio oggettivo che possa vincere la presunzione di una decisione arbitraria determinata da calcoli di pura convenienza fiscale.
Quello che dal punto di vista logico appare il criterio che maggiormente adotta ragionamenti equitativi, considera la “ripartizione proporzionale pesata” la soluzione del problema, determinando la quota parte delle spese comuni da assegnare ai singoli interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale.
Al fine di rendere maggiormente chiaro quanto più sopra esplicitato, ci avvaliamo di un esempio numerico che possa rappresentare la fattispecie analizzata.
Ipotizziamo la realizzazione di un intervento economico su un edificio che preveda una spesa complessiva di 100.000 euro così ripartita:
Per procedere alla suddivisione delle spese professionali indistintamente addebitate dobbiamo effettuare le seguenti considerazioni.
Essendo le spese sostenute per l’APE e le asseverazioni (10.000 euro) riferite ai primi due interventi (che complessivamente determinano una spesa pari a 60.000 euro), l’importo dovrà suddividersi secondo la proporzione più sotto riportata:
pertanto le spese professionali riguardanti l’APE e le asseverazioni, subiranno la seguente ripartizione:
Con riferimento alle restanti spese professionali (10.000 euro) addebitate per la direzione lavori e riferite a tutti e tre gli interventi edilizi realizzati (che in totale determinano una spesa pari ad 80.000 euro), avremo la seguente ripartizione proporzionale:
quindi le spese professionali riferite alla direzione lavori saranno suddivise come segue: