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Con la presente circolare intendiamo fornire una breve carrellata delle iniziative portate avanti dal Decreto Semplificazioni-bis (D.L. n. 77 del 31 maggio 2021) con riferimento al mondo delle “agroenergie”.
La tematica affrontata è di grande attualità, considerato il fatto che anche a livello Europeo sono previsti rilevanti interventi economici che tendono a sostenere l’utilizzo di forme energetiche alternative, finalizzate alla riduzione dell’emissione dei cosiddetti “gas serra” ed alla diffusione di metodologie di coltivazione maggiormente “sostenibili”.
La tutela del nostro “Pianeta” garantita da un più “razionale” sfruttamento delle sue risorse, si realizza attraverso la messa in opera di processi produttivi a minore impatto, che consentano di preservare più a lungo le potenzialità che lo stesso sarà in grado di offrire alle generazioni future.
Nell’ambito del capo VI del Decreto Semplificazioni-bis, troviamo disposizioni che apportano interessanti novità nell’ambito delle cosiddette “agroenergie”.
In particolare, vogliamo ricordare le integrazioni, avvenute in sede di conversione in Legge del sopracitato Decreto, agli articoli 31, 31-bis e 31-ter, i quali si occupano rispettivamente degli impianti fotovoltaici, degli impianti a biogas e biometano e della promozione dell’economia circolare nella filiera del biogas.
Relativamente agli impianti fotovoltaici, il comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, “alleggerisce” la presa di posizione del Legislatore in tema di impianti agrovoltaici collocati a terra, inserendo il nuovo comma 1-quater all’articolo 65 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 che testualmente recita:
“il comma 1 (mancato accesso agli incentivi Statali del D.Lgs. n. 28/2011) non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.
Pertanto, progettare impianti innovativi che, pur finalizzati allo sfruttamento economico delle energie naturali del sole, non compromettano la coltivazione sottostante, consentirà il pieno utilizzo degli incentivi statali all’uopo istituiti.
L’accesso agli incentivi di cui sopra viene inoltre subordinato (cfr. articolo 65, comma 1-quinquies del D.L. n. 1/2012) alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare:
garantendo, di fatto, la continuità delle attività delle aziende interessate.
Se dagli eventuali controlli successivi dovesse risultare che le condizioni richieste dalla norma per potere derogare alla regola generale non venissero rispettate, i benefici fruiti dagli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, sarebbero automaticamente restituiti con applicazione delle correlate sanzioni.
Nell’ottica di favorire i processi che operano per la realizzazione di una economia circolare sempre più spinta, l’articolo 31-bis del Decreto Semplificazioni-bis interviene nel settore delle attività agricole, di allevamento, nonché in quelle agroindustriali, “nobilitando” i sottoprodotti utilizzati come materie prime nell’alimentazione degli impianti di biogas, che troviamo elencati nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3 al D.M. 23 giugno 2016.
Tali prodotti, rubricati come:
vengono utilizzati per produrre biometano attraverso un processo di purificazione del biogas e, a seguito della nuova disposizione introdotta dal Decreto in commento, assumono la qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018.
Per favorire ulteriormente i processi di produzione di biogas e biometano, sono inoltre facilitate le procedure autorizzative (articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003) necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali che consentano l’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale, sino alla eventuale apposizione del vincolo di esproprio, nonché alla variazione degli strumenti urbanistici localmente presenti.
La volontà di favorire la fertilità dei suoli e lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, la troviamo espressa anche nell’articolo 31-ter del D.L. n. 77/2021, che, con la modifica all’articolo 1, comma 954 della Legge n. 145/2018, introduce il concetto della prevalenza nel rispetto del principio di connessione previsto all’articolo 2135 del Codice Civile.
Più in particolare, ora avremo che:
“fino alla data di pubblicazione del Decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali”.