Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso le attese indicazioni sul credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Tra queste assumono particolare importanza i chiarimenti resi in ordine al meccanismo di recapture del credito, ossia all’obbligo di rideterminare l’agevolazione spettante qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di:
i beni siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero (ancorché appartenenti alla stessa impresa).
Al ricorrere di tali ipotesi è, infatti, necessario rideterminare il credito spettante, escludendo dall’originaria base di calcolo il costo dei beni distolti dal complesso aziendale cui erano destinati, nonché restituire, senza applicazione di sanzioni e interessi, la quota di credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione.
Nella Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo di recapture trova applicazione anche in relazione ai beni acquisiti tramite contratto di leasing.
In particolare, qualora nel corso del suddetto periodo di sorveglianza ricorra una delle seguenti ipotesi:
è necessario escludere dall’originaria base di calcolo del credito d’imposta il costo sostenuto dal concedente. Inoltre, la quota del credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione deve essere riversata all’Erario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di cessione o delocalizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nell’ambito dei contratti di leasing, il meccanismo di recapture non trova tuttavia applicazione qualora il bene agevolato, acquisito originariamente in leasing e successivamente riscattato, sia poi ceduto a una società di leasing nell’ambito di un contratto di sale and lease back.
Il meccanismo di recapture non trova infine applicazione qualora il bene agevolato sia oggetto di furto nel corso del periodo di sorveglianza. In tale ipotesi è sufficiente che il furto del bene sia attestato dalla denuncia presentata alle autorità competenti per escludere l’obbligo di rideterminazione dell’agevolazione spettante.
Il meccanismo di recapture non trova applicazione in caso di effettuazione di investimenti sostitutivi.
La sostituzione di un bene materiale, in particolare, non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che:
Qualora l’investimento sostitutivo risulti di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, la fruizione del credito prosegue per le quote residue fino a concorrenza del minore importo.
Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare n. 9/E/2021, le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili soltanto ai beni materiali di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016 (restandone dunque esclusi i beni immateriali e i beni materiali “generici”).