Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le interpretazioni sull’utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la sua Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, vengono ulteriormente confermate dalle recenti Risposte all’Interpello n. 602, n. 603 e n. 604 del 17 settembre 2021, che rispettivamente riguardano:
Parafrasando i chiarimenti emersi dalle Risposte più sopra riportate, ripercorriamo le problematiche maggiormente ricorrenti determinate dalla parziale sovrapponibilità della nuova disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), con quella precedente (Legge di Bilancio 2020 - L. n. 160/2019).
Come già anticipato, in materia di utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, esiste una chiara sovrapposizione temporale tra le due discipline riportate nelle due Leggi di Bilancio (Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020).
Tale sovrapposizione si realizza, per gli investimenti “ordinari” (beni non 4.0) effettuati nel periodo temporale circoscritto tra il 16 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021, nonché per quelli riguardanti beni “materiali e immateriali Industria 4.0” effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 sempreché alla data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20%.
Al fine di coordinare temporalmente le due discipline agevolative, il Legislatore ha utilizzato come “spartiacque” la data del 15 novembre 2020 (anteriore alla decorrenza della “nuova” disciplina), specificando che qualora entro tale data per gli investimenti (realizzati e completati entro il 30 giugno 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, troveranno applicazione le disposizioni riportate nella Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), mentre per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (incluse le valide prenotazioni realizzate entro il 31 dicembre 2022 di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023), la disciplina di riferimento risulterà essere quella riportata nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
La logica che sottende tale tipo di interpretazione la troviamo nel fatto che il legislatore, onde evitare il “temporeggiare” nell’effettuazione degli investimenti da parte dei soggetti che già alla data del 16 novembre 2020 conoscevano la nuova impostazione del Disegno di Legge di Bilancio 2021, intendesse favorire il rilancio immediato dell’economia che rischiava di essere compromesso dalla volontà dei contribuenti di attendere il periodo a partire dal quale (1° gennaio 2021) il regime agevolativo sarebbe risultato più vantaggioso.
Come detto, nelle recenti Risposte all’Interpello troviamo conferma di quanto già affermato in precedenza dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, nella Risposta n. 603 del 17 settembre 2021, su precisa richiesta dell’istante, viene ribadito il fatto che, con riferimento ad un investimento “Industria 4.0”, seppure presente l’ordine alla data del 15 novembre 2020, ma per il quale non risultavano ancora versati i sufficienti acconti (20%) al 31 dicembre 2020, le norme applicabili sarebbero state quelle della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), mentre, con riferimento ad un diverso investimento (sempre “Industria 4.0”), stante (si presume) la prenotazione avvenuta in data anteriore al 16 novembre 2020 e considerata la consegna del bene avvenuta il 30 dicembre 2020, le norme da prendere in considerazione per la gestione del contributo sarebbero state quelle inserite nella Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019).
Ulteriore conferma dell’impostazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria riguarda la regolarizzazione dei documenti già emessi e che risultano sprovvisti dei riferimenti normativi applicabili.
Il contribuente, prima che inizino le attività di controllo da parte degli Uffici preposti, potrà seguire la seguente procedura (riportata nella Risposta all’Interpello n. 438 del 5 ottobre 2020):
Per ultimo, esaminiamo il caso della cosiddetta “analisi del procedimento di cumulo” che ricorre qualora sommando le agevolazioni ottenibili sul medesimo investimento si dovesse superare la soglia limite del 100% del costo sostenuto.
In pratica, l’articolo 1, comma 192 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), prevede che:
“il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
Da quanto sopra, si evince che per una corretta applicazione della norma, nel caso ci trovassimo ad esaminare il “procedimento di cumulo” in relazione ad una società “trasparente”, si dovrà quantificare il beneficio fiscale (IRES, IRPEF ed IRAP) che ciascun socio trae dalla detassazione del contributo spettante per gli investimenti in beni strumentali.
Pertanto, se dalla sommatoria tra:
risultasse una somma eccedente il costo del bene agevolato, il contribuente dovrà necessariamente ridurre l’importo del credito d’imposta corrispondente sino al limite massimo consentito pari al 100% del suo costo totale.