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In risposta a una richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità di contabilizzazione del superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, lo scorso 25 gennaio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la bozza di Comunicazione con le indicazioni sulla contabilizzazione dei bonus fiscali per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.
Lo scorso 3 agosto 2021, l’OIC ha pubblicato la versione definitiva della Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali che, rispetto alla bozza diffusa a inizio anno, presenta solo qualche lieve ritocco.
Nel documento OIC sono analizzate le modalità di contabilizzazione dei crediti d’imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui il superbonus del 110%, per i quali l’art. 121, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto la facoltà di optare, in alternativa alla fruizione diretta, per lo sconto in fattura da parte dell’impresa esecutrice i lavori agevolabili, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La Comunicazione OIC, in particolare, illustra le modalità di contabilizzazione:
In relazione alla contabilizzazione nel bilancio della società committente (inclusa la fattispecie in cui la società, in qualità di condomino, beneficia direttamente del diritto alla detrazione), l’OIC precisa innanzitutto che l’impresa committente, a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, matura il diritto alla detrazione fiscale, che può essere utilizzata in detrazione d’imposta (in quote annuali sull’IRES di periodo) o ceduta a terzi.
Tale diritto, secondo l’OIC, costituisce un contributo in conto impianti, ossia somme erogate da un soggetto pubblico al fine di realizzare uno specifico investimento e commisurate al costo dello stesso.
Ai sensi dei paragrafi 87 e 88 del principio contabile OIC n. 16, il contributo deve essere iscritto in bilancio dalla società committente, nell’attivo di stato patrimoniale e come credito tributario, nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento e l’erogazione del contributo sono soddisfatte. In contropartita al credito tributario, la società può utilizzare uno dei due metodi indicati dal principio contabile OIC n. 16, ossia rilevare l’importo direttamente a riduzione dell’immobilizzazione materiale (metodo diretto), oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico secondo il metodo indiretto (ossia, nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione).
Qualora, invece, la società committente opti per lo sconto in fattura, occorre rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.
In relazione alla valutazione del credito, l’OIC ricorda che, al fine di tenere conto del fattore temporale, il paragrafo 41 del principio contabile OIC n. 15 prevede che il credito tributario possa essere valutato col criterio del costo ammortizzato, mediante l’attualizzazione dell’importo nominale.
Con riferimento alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, e non sono quindi tenute ad applicare il criterio del costo ammortizzato, l’importo del credito d’imposta eccedente il costo dell’intervento edilizio deve essere iscritto nei risconti passivi e quindi imputato ai proventi finanziari di conto economico nel periodo d’imposta in cui l’impresa utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario IRES) o procede alla cessione del credito.
La società che ha realizzato gli interventi edilizi agevolabili e concede uno sconto in fattura al cliente beneficiario della detrazione deve riclassificare, contabilmente, il credito maturato verso il cliente in un credito tributario (pur limitatamente alla quota relativa allo sconto in fattura concesso).
Il ricavo deve essere quindi iscritto in contropartita ad un credito d’importo pari alla somma dei seguenti elementi:
Al momento in cui si verificano i presupposti per il riconoscimento dello sconto in fattura, detto credito deve essere iscritto tra i crediti tributari. Qualora non si rinvenga il valore di mercato del credito tributario, lo stesso deve essere iscritto per l’importo dello sconto in fattura concesso, come risultante dalla fattura emessa.
La società commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente, oppure cederlo ad altri soggetti. Pertanto, nell’applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i debiti che si prevede di compensare), tenendo conto che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi e neppure essere chiesta a rimborso.
La cessione del diritto alla detrazione ad un soggetto terzo può generare un onere o un provento, dato dalla differenza tra il corrispettivo concordato ed il valore contabile del credito al momento della cessione.
Tale componente deve essere rilevata a conto economico, tra:
La classificazione nella sezione finanziaria del conto economico, invece che in quella operativa, di tali oneri e proventi, è giustificata dalla somiglianza di tali poste con i titoli di debito (anch’essi, infatti, sono cedibili a terzi).
Coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria e tenuto conto delle limitazioni di responsabilità previste in capo ai soggetti che acquisiscono il credito, anche la società cessionaria deve rilevare in bilancio il credito acquisito sotto forma di credito tributario, da valutare ai sensi del principio contabile OIC n. 15.
Trattandosi di un credito acquistato (non generato), la società cessionaria deve iscrivere il credito tributario al costo sostenuto. Qualora il tasso di attualizzazione desumibile dal mercato risulti significativamente diverso da quello contrattuale, l’iscrizione deve avvenire al valore attuale delle compensazioni future, determinato applicando il tasso di mercato.
In questa ipotesi, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri deve essere rilevata tra gli oneri o i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.
Da ultimo, l’OIC precisa che restano salve le disposizioni dettate dal principio contabile OIC n. 15 circa le informazioni da riportare in Nota integrativa, con particolare riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti. Le società committenti, inoltre, devono riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 del principio contabile OIC n. 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.