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Entro il prossimo 30 settembre devono essere versate la rate sospese della c.d. rottamazione, relative al periodo di moratoria 8 marzo 2020-31 agosto 2021.
Tali importi, infatti, devono essere corrisposti all’Agente della Riscossione, in un’unica soluzione, entro la fine del mese successivo a quello del termine del periodo di sospensione.
Sul punto si evidenzia che l’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, ha stabilito che per tutte le dilazioni in corso alla data dell’8 marzo 2020 e per quelle richieste entro il 31 dicembre 2020, la decadenza dal beneficio della definizione agevolata si determina a seguito del mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle ordinarie cinque).
Di conseguenza, i contribuenti che non dispongono delle risorse necessarie per versare in un’unica soluzione tutte le rate maturate nel periodo di sospensione, è opportuno che versino, entro il 30 settembre 2021, un ammontare corrispondente a un numero di rate tale da stare al di sotto delle dieci rate non pagate; ad esempio, se nel periodo di sospensione non si è pagata alcuna delle diciotto rate in scadenza, è sufficiente versare un importo pari a nove rate (dieci considerando la rata in scadenza a fine mese), evitando così la decadenza dalla definizione agevolata.
Da ultimo, si evidenzia che per i pagamenti delle dilazioni concesse da Agenzia delle Entrate - Riscossione non trova applicazione il lieve inadempimento, pari a sette giorni di ritardo, previsto invece per le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate.