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Entro il 28 settembre, i soggetti che non hanno presentato la Dichiarazione IMU nel termine di legge, ossia entro lo scorso 30 giugno 2021, possono trasmettere il modello dichiarativo, evitando così che si configuri la violazione di omessa dichiarazione.
Anche per la disciplina dell’IMU, infatti, vi è la possibilità di presentare la Dichiarazione IMU c.d. tardiva, entro il maggior termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.
Entro il prossimo 28 settembre è dunque possibile presentare la Dichiarazione IMU 2021 (relativa al 2020), versando contestualmente la sanzione pari a 5 euro (un decimo di 50 euro) se non sono dovute imposte, oppure del 10% del tributo non versato qualora l’IMU sia dovuta. Ai fini del versamento della sanzione ridotta, nella delega di pagamento deve essere esposto il codice tributo “3924”.
La mancata presentazione della Dichiarazione IMU entro il maggior termine del 28 settembre 2021 comporta l’applicazione della sanzione piena, dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, senza peraltro la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. In caso di infedele dichiarazione, invece, trova applicazione la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
L’art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019, impone la presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione, in particolare, sussiste ogni volta che si verificano delle modificazioni nei dati e negli elementi dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.
La Dichiarazione, inoltre, deve essere presentata qualora, nell’anno d’imposta oggetto della stessa, l’immobile benefici di esenzioni o riduzioni IMU.
Nel settore agricolo, i soggetti che acquisiscono la qualifica di IAP o Coltivatore Diretto, devono trasmettere la Dichiarazione IMU per poter fruire dell’esenzione accordata dall’art. 1, comma 758, Legge n. 160/2019, ai terreni posseduti e condotti da IAP e Coltivatori Diretti. L’obbligo di presentazione della Dichiarazione, inoltre, ricorre nell’anno d’imposta in cui tali soggetti perdono la qualifica di IAP o Coltivatore Diretto e, di conseguenza, il terreno torna a essere soggetto al tributo.
Analogamente, è fatto obbligo di presentazione della Dichiarazione qualora un terreno edificabile cessi di essere coltivato da un Imprenditore Agricolo Professionale o da un Coltivatore Diretto. Infatti, l’art. 1, comma 741, lett. d), Legge n. 160/2019, qualifica le aree edificabili come terreni agricoli, con conseguente applicazione dell’esenzione IMU, a condizione che siano possedute e condotte da IAP o Coltivatori Diretti.
Di conseguenza, dal momento in cui il soggetto che coltiva tali aree edificabili perde la qualifica o smette di coltivare direttamente i terreni, ricorre l’obbligo di presentazione della Dichiarazione per comunicare al Comune la variazione intervenuta.
La Dichiarazione IMU, infine, deve essere presentata quando l’immobile, nel corso dell’anno d’imposta, acquista o perde il diritto all’esenzione dal tributo (come, ad esempio, per i fabbricati rurali strumentali che nel corso del 2020 sono stati destinati allo svolgimento dell’attività agrituristica e, di conseguenza, possono beneficiare dell’esenzione IMU).