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Come noto, l’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto, in deroga a quanto stabilito dall’art. 2426, c.c., la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, l’ammortamento nel bilancio dell’esercizio 2020.
A tal fine è richiesta la destinazione a una riserva indisponibile di utili di un importo corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Inoltre, la quota non imputata all’esercizio 2020 deve essere iscritta al conto economico del bilancio dell’esercizio 2021 e, analogamente, devono essere differite le quote degli esercizi successivi, con conseguente slittamento di un anno del piano originario di ammortamento.
Qualora non sia possibile estendere la vita utile del bene, la quota sospesa deve essere invece spalmata sulla vita utile residua del bene, con il conseguente aumento delle quote di ammortamento originarie.
La scelta di sospendere gli ammortamenti civilistici non si riflette sulla deducibilità fiscale degli stessi. Infatti, il comma 7-quinquies dell’art. 60, D.L. n. 104/2020, prevede espressamente la facoltà dei contribuenti di dedurre le quote di ammortamento anche in mancanza di previa imputazione a conto economico.
Con la recente Risposta a Interpello n. 607 del 17 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento sospese ai fini civilistici costituisce una facoltà, non un obbligo, per i contribuenti.
Di conseguenza, coloro che hanno scelto di non imputare al conto economico del bilancio 2020 le relative quote di ammortamento, possono legittimamente non procedere alla deduzione fiscale (ossia, alla variazione in diminuzione nel Modello Redditi e IRAP) delle medesime.
Tale possibilità può interessare, ad esempio, i soggetti che hanno conseguito perdite di importo rilevante o che, semplicemente, intendono evitare un disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni oggetto della sospensione dell'ammortamento 2020.
In conclusione, si evidenzia che secondo autorevole dottrina, la facoltà di sospendere la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dovrebbe riguardare anche le (maggiori) quote di maxi o iperammortamento maturate in relazione ad investimenti effettuati anteriormente alla “Legge di Bilancio 2020”, che ha previsto il passaggio del beneficio fiscale da deduzione a credito d’imposta.