Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le imprese che hanno beneficiato dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, superando il tetto degli aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework, entro il 30 settembre 2021 devono provvedere al versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non corrisposta per effetto dell’errata applicazione delle ipotesi di esonero di cui all’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Allo stato attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato l’atteso provvedimento contenente le modalità per determinare l’eventuale splafonamento del tetto degli aiuti di Stato, determinato dall’esonero del versamento dell’IRAP e, in particolare, le modalità per far rientrare le misure di aiuto nella sezione 3.12 del Temporary Framework.
Sul punto si rammenta che, a partire dal 28 gennaio 2021, la Commissione Europea ha innalzato da 800.000 euro a 1,8 milioni di euro il tetto degli aiuti di Stato, prevedendo altresì che tale limite sia calcolato a livello di gruppo (impresa unica), considerando tutte le misure introdotte nell’ambito della sezione 3.1. del Temporary Framework (tra le quali rientrano, oltre all’esonero IRAP, anche i contributi a fondo perduto, il bonus locazioni, ecc.).
In seguito, l’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto che gli aiuti utilizzati dalle imprese, nei limiti della sezione 3.1. del Temporary Framework, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione, allo scopo di utilizzare il maggior plafond di 1,8 milioni di euro (tale limite è pari a 225.000 euro per il settore della produzione primaria e di 270.000 euro per quelli della pesca e dell’acquacoltura).
Inoltre, le imprese che nel “periodo ammissibile” hanno sostenuto costi fissi non coperti, registrando una riduzione del fatturato del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, possono far rientrare gli aiuti nella sezione 3.12. del Temporary Framework, usufruendo del tetto maggiorato di 10 milioni di euro. In questo caso l’aiuto non può essere superiore al 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da utili, ovvero dalle perdite.
L’efficacia di tali disposizioni richiede, tuttavia, la pubblicazione di un apposito Decreto attuativo, ancora in attesa di emanazione, che dovrà definire le modalità con le quali le imprese potranno beneficiare del maggior limite, nonché individuare il “periodo ammissibile” da considerare per verificare l’esistenza di costi fissi non coperti e per il calcolo della riduzione del fatturato del 30% (sul punto si evidenzia che nella sezione 3.12. del Temporary Framework, si definisce come “periodo ammissibile” quello compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 o parte di esso).
Nell’attesa dell’emanazione di tale provvedimento, e auspicando una proroga sul filo di lana del termine del 30 settembre, teniamo a evidenziare che l’attuale scenario di assoluta incertezza, a nostro avviso, legittima la tutela dell’affidamento e l’esistenza di una causa di non punibilità che giustifica l’inapplicabilità di sanzioni e interessi.