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Come noto, alle cooperative sociali ed agricole sono riservati, dalla Legge, trattamenti fiscali (articoli 10 e 11 del D.P.R. 601/1973) tali per cui sovente le basi imponibili che andranno a determinare tenderanno all’azzeramento.
In un tale contesto risulta alquanto improbabile che la norma riguardante il contributo “perequativo” possa a loro applicarsi, infatti la disposizione normata dal Decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi da 16 a 27 del D.L. 73/2021) prevede la corresponsione di un contributo a fondo perduto (ancora da definire nel “quantum”), al ricorrere di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019.
Attualmente non abbiamo contezza di quanto debba essere la percentuale di peggioramento del risultato economico, in quanto siamo ancora in attesa del Decreto Ministeriale che la determinerà, tuttavia sappiamo che i parametri da prendere in considerazione per il confronto tra i risultati d’esercizio sono quelli risultanti al lordo delle perdite e riportati al rigo RF63, colonna 1, del Modello Redditi SC (Provvedimento Direttoriale n. 227357/2021).
Per le cooperative a mutualità prevalente, sociali e agricole, le disposizioni fiscali previste dal nostro ordinamento tributario consentono una forte riduzione della base imponibile da sottoporre a tassazione, inoltre le riprese fiscali correlate al reddito d’impresa risultano esenti da imposizione.
Nella fattispecie, per le cooperative sociali l’utile risulta totalmente esente, mentre per quelle agricole la parte soggetta a tassazione viene limitata al 20% (commi 460 e seguenti della Legge n. 311/2004). Tali misure vengono, tuttavia, elevate rispettivamente al 3% ed al 23% per effetto dell’aumento della quota parte dell’utile da assoggettare a tassazione in misura fissa (3%) per tutte le società cooperative a opera dell’articolo 2, comma 36-bis, del D. L. n. 138/11.
In aggiunta a ciò, non va dimenticata, come già affermato, la possibilità di mandare esenti tutte le riprese fiscali in aumento previste dalle norme sui redditi d’impresa.
Effettuate le considerazioni di cui sopra, è logico chiedersi se valga la pena anticipare al 30 settembre p.v. la presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia n. 172/2021, in quanto difficilmente potranno essere rispettate le condizioni d’accesso per l’ottenimento del contributo “perequativo”.