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Con la Consulenza Giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’erogazione da parte delle Regioni o delle Province autonome dei sostegni economici per l’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, concessi tramite specifici bandi pubblici e senza la stipula di un contratto tra Regione e beneficiari, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito oggettivo.
Si tratta, infatti, di mere movimentazioni di denaro che non hanno alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, D.P.R. n. 633/1972.
Le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, l’applicazione dell’IVA sui finanziamenti previsti dall’art. 15, Regolamento n. 1305/2013/UE, alla Misura 2 (volta a sostenere l’erogazione di servizi di consulenza ad agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori e PMI insediate nelle aree rurali), destinati a organismi di consulenza che svolgono attività di divulgazione delle buone pratiche alle imprese agricole.
Le autorità designate o gli organismi selezionati per prestare l'attività di divulgazione a favore delle imprese agricole beneficiano di un sostegno finanziario assegnato dai Paesi membri della Comunità (in Italia dalle Regioni e Province autonome), previo espletamento di una procedura concorsuale pubblica. Il Regolamento n. 1305/2013/UE definisce espressamente le risorse assegnate a ciascuno Stato membro quale misura di sostegno e, almeno in Italia, ciascuna Regione e Provincia autonoma, in virtù dell'evidente natura pubblica delle risorse assegnate e impiegate, le attribuisce attraverso la pubblicazione di specifici bandi ai quali gli organismi di consulenza interessati devono accedere.
In relazione al sostegno pubblico che gli organismi di consulenza percepiscono per lo svolgimento dell’attività informativa alle imprese agricole, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ribadito che i contributi pubblici sono soggetti a IVA qualora erogati a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nel caso in esame, i contributi, assegnati a seguito di specifici bandi pubblici, sono erogati dalle Regioni in forza del Regolamento comunitario che ne determina l’ammontare, ed è quindi da escludersi il ricorrere di alcun rapporto contrattuale tra la Regione e i beneficiari del contributo.
Non riscontrandosi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che i sostegni economici erogati dalle Regioni o dalle Province autonome in forza del Regolamento comunitario sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo.