Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il Dipartimento delle Finanze con la sua Circolare n. 8/DF (prot. 52965) del 21 settembre 2021, chiarisce che, qualora la maggiorazione dell’aliquota IMU, pari allo 0,8 per mille, sia stata deliberata per l’anno 2020, la mancata deliberazione da parte del Comune, nell’anno 2021, in tema di aliquote IMU, comporta l’implicita conferma di tutte le aliquote approvate nel 2020, compresa anche quella maggiorata dell’11,4 per mille risultante dalla sommatoria tra l’aliquota massima ordinaria (10,6 per mille) e la citata maggiorazione.
Questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che racchiude un principio di fondo volto ad esprimere il comportamento da adottare nel periodo successivo a quello di transizione tra i due regimi fiscali in occasione della soppressione della maggiorazione TASI:
“una volta superato tale anno di transizione, la maggiorazione originariamente prevista per la TASI (se a suo tempo deliberata), diviene a tutti gli effetti parte integrante dell’aliquota IMU”.
Infatti, in base al comma 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), a partire dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata TASI, i Comuni potevano aumentare l’aliquota IMU massima (pari al 10,6 per mille), prevista per gli “altri immobili”, fino alla soglia massima dell’11,4 per mille (comprensiva della massima maggiorazione TASI dello 0,8 per mille che poteva essere deliberata per gli anni 2014-2019).
Come noto, l’aumento dell’aliquota IMU potrà riguardare solamente gli immobili non esentati ai sensi dei commi 10-26 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 e potrà essere deciso se per l’anno 2015 e fino al 2019 era stata deliberata la maggiorazione TASI alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015.
A partire dall’anno 2021, invece, i Comuni potranno solamente ridurre la maggiorazione IMU, restando a loro preclusa la possibilità di deliberare variazioni in aumento.
Per ultimo, riportiamo il principio generale dal quale si evince che, in assenza di delibera delle aliquote IMU per l’anno 2021, sono confermate quelle dell’anno precedente (2020).
Il comma 767 della Legge n. 160/2019 recita, infatti:
“le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell’anno precedente”.