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Considerato che nella prassi quotidiana può spesso ricorrere il caso in cui un soggetto richiedente il credito d’imposta “Industria 4.0” interconnetta il bene oggetto dell’investimento in un momento successivo rispetto alla sua entrata in funzione, ripercorriamo, nella presente circolare, le possibili modalità di fruizione del medesimo alla luce delle diverse fattispecie che possono verificarsi.
Come noto, gli investimenti in beni materiali strumentali “Industria 4.0” possono dare luogo a detrazioni d’imposta variabili (“ordinarie” o “maggiorate”) a seconda dell’avvenuta o meno interconnessione; inoltre la gestione delle quote di fruizione del credito d’imposta “ordinario” dipende dal periodo in cui l’investimento è stato realizzato.
Una tale situazione deve essere considerata alla luce del fatto che il comma 1059, dell’articolo 1, della Legge n. 178/2020, consente al contribuente di potere fruire del credito d’imposta (nella misura “ordinaria”) a partire dall’entrata in funzione del bene, rinviando la fruizione dell’eventuale detrazione “maggiorata” al momento in cui tale bene venisse interconnesso al sistema aziendale.
Tuttavia, una volta avvenuta l’interconnessione, il soggetto beneficiario dovrà considerare quanto eventualmente già fruito a titolo di detrazione ordinaria, procedendo ad una riconsiderazione del quantum fruibile come detrazione maggiorata.
Un esempio ci consentirà di chiarire quanto appena esposto.
Supponiamo che un soggetto abbia acquistato un bene strumentale (del valore di 200.000 euro) da interconnettere alla sua rete aziendale in data 25 novembre 2020 (quindi successiva al 15 novembre 2020). Il bene acquistato possiede i requisiti richiesti dall’allegato A della Legge n. 232/2016, tuttavia, pur essendo entrato in funzione in data 26 novembre 2020, risulterà interconnesso a partire dal 1° luglio 2021 e quindi, sino a tale data, sarà considerato al pari di un investimento in beni generici.
In un tale contesto, il credito d’imposta pari al 10% di 200.000 euro (20.000 euro), potrà essere immediatamente fruito a dicembre 2020 per l’intero importo grazie alla modifica apportata dall’articolo 20 del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).
Una volta effettuata l’interconnessione (a partire dal 1° luglio 2021), il soggetto “nobiliterà” il bene precedentemente acquisito il quale, da investimento generico, passerà ad investimento “Industria 4.0” e, per tale motivo, potrà fruire di un credito d’imposta pari al 50% del suo valore (100.000 euro) spendibile in tre quote costanti pari a 33.000 euro ciascuna.
Il contribuente, a questo punto, dovrà procedere, in accordo con quanto riportato nella Circolare n. 9/E/2021, riducendo l’ammontare del nuovo credito d’imposta, risultante dopo l’interconnessione, della quota “ordinaria” già fruita e ripartendo l’importo residuo in tre quote annuali costanti calcolate come segue:
quota annuale credito d’imposta “Industria 4.0” (100.000 - 20.000)/3 = 26.667 euro
A corredo di quanto sin qui affermato, precisiamo, inoltre, che qualora l’importo del credito ordinario risultasse fruito solo parzialmente (ad esempio nel caso in cui il bene oggetto dell’investimento avesse generato un credito frazionabile “in quinti” perché effettuato prima del 16 novembre 2020), il ricalcolo del credito maggiorato dovrebbe tenere conto solo della quota fruita (il quinto) e non della quota “spettante”.
Per ultimo, ricordiamo che tale credito d’imposta non è soggetto:
Inoltre, il credito d'imposta non concorre a formare base imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.