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L’evoluzione delle attività agricole porta sempre nuove casistiche al vaglio dell’Amministrazione, al fine della definizione del corretto inquadramento fiscale delle attività esercitate.
Nella Risposta 633/2021, l’Agenzia ha affrontato il caso di un’impresa agricola che alleva equini e bovini. L’istante ha chiesto all’Amministrazione se, i proventi per il sangue prelevato dagli animali per tramite di un’azienda farmaceutica ed alla stessa destinato come prodotto farmaceutico sterile e iniettabile quale rimedio naturale e biologico per la cura delle infezioni di bovini ed equini in sostituzione degli antibiotici, potessero rientrare tra quelli assorbiti dall’articolo 32 del TUIR. Secondo l’istante, la cessione del sangue poteva configurarsi come la cessione di un prodotto agricolo, al pari, ad esempio, della cessione della carne.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ribadito come l’articolo 32 del TUIR, al comma 2 descriva le attività agricole, prevedendo tra esse anche l’attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Inoltre, il terzo comma dello stesso articolo, alla lettera c), fornisce la definizione delle attività agricole connesse, indicando come tali “le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali”.
Nel caso di specie, ancorché l’azienda svolgesse indubbiamente un’attività agricola di allevamento, l’Agenzia ha comunque rilevato che il sangue ceduto all’azienda farmaceutica non rientra tra i prodotti presenti nel Decreto del 13 febbraio 2015, ossia il Decreto che attualmente individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
Ricordiamo che, in buona sostanza, la finalità del suddetto Decreto Interministeriale è quella di elencare i prodotti la cui produzione è stata tenuta in considerazione nella determinazione dell’estimo catastale, pertanto, evidentemente, l’Amministrazione ritiene che la produzione e commercializzazione del sangue animale, a differenza di altri prodotti derivanti dalle attività di allevamento, non sia ricompresa nelle tariffe d’estimo.
Tuttavia, per il fatto che la commercializzazione del sangue animale rappresenti una cessione configurabile nella fattispecie normata dall’articolo 56-bis, comma, 2 l’imprenditore agricolo individuale e le società semplici possono applicare il regime di determinazione del reddito forfettario, applicando all’ammontare dei corrispettivi il coefficiente del 15%. Infatti, tale modalità di determinazione del reddito è riservata appunto alle imprese agricole soggette a IRPEF che svolgono anche attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Anche se non oggetto del quesito, riteniamo aggiungere che la cessione del sangue animale non pare inclusa in alcuna delle voci presenti nella tabella A, parte prima, del D.P.R. n. 633/1972, pertanto, ai fini IVA la cessione non può beneficiare del regime IVA speciale agricolo (ex art. 34).