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Con la Risposta ad Interpello, n. 617 del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto aveva già espresso nella sua Risposta n. 581 dell’8 settembre 2021 in merito al trattamento riservato al contribuente che, avendo già percepito il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, si accorga (in un secondo momento) di avere commesso un errore nella determinazione dello stesso a causa di obiettive condizioni di incertezza indipendenti dalla sua volontà.
Come noto, il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha istituito un contributo a fondo perduto da corrispondere ai soggetti titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, nel caso in cui l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi realizzato nel 2020 risulti inferiore almeno del 30% del corrispondente valore medio realizzato nel 2019.
Stante la premessa di cui sopra, l’istante ha regolarmente calcolato l’importo del contributo a lui spettante e successivamente ha trasmesso l’istanza all’Agenzia delle Entrate reputando di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Tempestivamente, in data 17 aprile 2021, al contribuente veniva accreditato il contributo a fondo perduto richiesto, chiudendo, di fatto, la procedura avviata.
Successivamente l’Amministrazione Finanziaria, volendo fornire chiarimenti sulle modalità di accesso a tale contributo, emanava la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 nella quale si precisava che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare del calcolo della media mensile”.
La motivazione sottesa alla precedente affermazione la si può trovare al punto 3.6 della suddetta Circolare n. 5/E/2021, laddove viene esplicitato che:
“l'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del Decreto Sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti dall'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del Decreto Sostegni”.
Venuto a conoscenza di tale chiarimento (intervenuto dopo l’accreditamento del contributo) il contribuente/istante, riconsiderando la propria posizione, doveva restituire quanto indebitamente percepito poiché nel calcolo del fatturato medio mensile aveva tenuto conto dell’operazione considerata ininfluente dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 5/E/2021.
A seguito di quanto sopra, l’istante richiedeva un chiarimento necessario alla restituzione del contributo, in quanto voleva conoscere se, in tale contesto, dovessero essere versate anche le sanzioni (dal 100% al 200%) oltre agli interessi di Legge.
L’Amministrazione Finanziaria, nel confermare quanto a suo tempo riportato nel Provvedimento 23 marzo 2021 e nella Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha precisato che “normalmente” il contribuente è tenuto a restituire spontaneamente in tutto o in parte il contributo non spettante maggiorato degli interessi e versando le sanzioni ridotte applicando il ravvedimento operoso, tuttavia, se l’errato calcolo del contributo percepito dipende da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma”, le sanzioni non sono dovute (Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020).
Relativamente alle modalità di restituzione del contributo (codice tributo 8128) e dei corrispondenti interessi (codice tributo 8130), l’Agenzia rimanda alla lettura del punto 6.1 del Provvedimento Direttoriale del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.