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Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ha approvato un nuovo Decreto Legge che prevede, tra l’altro, la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 del termine per regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, in caso di errata applicazione dell'esonero accordato dall’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, da parte dei soggetti che hanno superato il limite agli aiuti di Stato.
La proroga di altri due mesi si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull'estensione delle nuove soglie del Quadro temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata in tempo utile per il termine del 30 settembre. Infatti, solo a seguito dei chiarimenti, che saranno forniti sulla base della decisione assunta dalla Commissione Europea, le imprese potranno verificare se hanno correttamente fruito dell’esenzione o se, invece, sono tenute a versare, in tutto o in parte, l’IRAP non pagata nel 2020.
Sul punto si ricorda che l’art. 24, D.L. n. 34/2020, ha previsto, a favore dei soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020.
Per espressa previsione normativa, tuttavia, l’esonero è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
In relazione al concetto di “impresa”, la definizione contenuta nel paragrafo 22 del Temporary Framework ha indotto taluni a ritenere che i limiti fissati fossero da verificare tenendo conto dei benefici goduti da ogni singola impresa e non, invece, come successivamente precisato, dall’unità economica costituita da un gruppo di imprese, soggetto a controllo giuridico ed economico.
Tali incertezze nelle modalità di verifica dell’eventuale superamento degli aiuti di Stato concedibili, previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, in misura pari a 1.800.000 euro (contro il precedente limite di 1 milione di euro), hanno indotto il Legislatore a concedere, specie a favore dei gruppi societari, una serie di proroghe al termine previsto per la restituzione dell’IRAP non versata a causa dell’errata determinazione del massimale di aiuti effettivamente spettante.