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Come noto, l’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020 configura un aiuto di Stato e, pertanto, deve essere indicato nella sezione XVIII di rigo IS201 del Modello IRAP 2020, al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato e/o de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In particolare, nella sezione XVIII di rigo IS201 del Modello IRAP 2020, dovevano essere riportati i seguenti dati:
Con la Risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento, precisando che l’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 doveva essere evidenziato nel rigo IS201 del Modello IRAP 2020, relativo al 2019, e che quindi non può essere indicato nel prospetto “Aiuti di Stato” del Modello IRAP 2021, relativo al 2020.
La mancata compilazione del rigo IS201 del Modello IRAP 2020 può essere regolarizzata con la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazione inesatta).
Tale regolarizzazione spontanea può beneficiare della riduzione della sanzione accordata dall’istituto del ravvedimento operoso (riduzione in misura variabile da un nono a un quinto del minimo, a seconda della tempistica della regolarizzazione). Qualora il Modello IRAP 2020 integrativo sia presentato entro il 30 novembre 2021 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione), la sanzione ridotta ammonta a 31,25 euro (250/8).
In conclusione si evidenzia che nel question time n. 5-06180 del 23 giugno scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva negato qualsiasi conseguenza sanzionatoria in caso di mancata indicazione in dichiarazione degli aiuti di Stato percepiti.