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Una recente Risposta ad Interpello (n. 671 del 6 ottobre 2021) dell’Agenzia delle Entrate ci permette di riprendere l’analisi delle agevolazioni fiscali correlate ai trasferimenti per successione o donazione dei beni appartenenti ad una azienda agricola.
In particolare, il caso presentato dall’istante riguarda la donazione di un compendio di fondi rustici avvenuta tra un padre ed i propri figli, i quali già risultavano affittuari di tale “compendio” in quanto, con la loro società semplice, ne sfruttavano strumentalmente i beni in esso presenti (terreni agricoli e fabbricati strumentali).
Come noto, per potere accedere ai benefici fiscali previsti dall’articolo 14 della Legge n. 441/1998, all’atto della donazione devono risultare rispettati determinati requisiti soggettivi che, nel caso esaminato, risultavano palesemente presenti, pertanto l’Agenzia, nel prendere in esame la richiesta presentata, si è soffermata ad analizzare con maggiore attenzione il rispetto del requisito oggettivo legato alla qualifica strumentale e funzionale all’esercizio dell’attività agricola dei beni costituenti l’azienda.
Precisiamo, che l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 14 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441, consiste (nel rispetto delle condizioni individuate dalla norma), nella totale esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo, prevedendo il solo assoggettamento all’imposta ipotecaria in misura fissa pari a 200 euro, degli atti relativi ai beni costituenti l’azienda e strumentali alla sua attività la cui donazione avviene tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado di parentela.
Nel rispondere al preciso quesito dell’istante, l’Amministrazione Finanziaria ha voluto ripercorrere le specifiche normative riportate nell’articolo 14, comma 1 della Legge 441/1998, al fine di tracciare il perimetro entro il quale circoscrivere le fattispecie che possono fruire del particolare trattamento fiscale.
Tale articolo, infatti, stabilisce che:
“al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (…) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
Un’altra condizione da rispettare affinché si possa fruire dell’agevolazione tributaria la troviamo al successivo comma 2 del medesimo articolo 14, laddove viene sancito che i soggetti, codificati in precedenza, sono obbligati a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici, oggetto del trasferimento, per un periodo temporale di almeno sei anni.
Una volta determinato il rispetto delle condizioni soggettive dei figli donatari, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata a verificare la rispondenza del requisito oggettivo richiesto dalla norma che, per sua natura, attiene maggiormente alla ratio della disposizione agevolativa.
Il rispetto del requisito oggettivo, infatti, richiede una valutazione specifica di ogni fattispecie al fine di considerare se i beni oggetto di donazione risultino di fatto strumentali e funzionali all’esercizio dell’attività agricola in un’ottica di prosecuzione e continuità della stessa.
Essendo già (da oltre quaranta anni) il compendio agricolo donato oggetto di un contratto di affitto tra il donante (padre) e la società semplice condotta dai donatari (figli) per lo svolgimento dell’attività agricola ed essendo i donatari (figli) intenzionati a proseguire nell’attività esercitata (tramite la società semplice), continuando ad utilizzare i beni strumentali del compendio la cui titolarità è a loro passata per il tramite della donazione, l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto il rispetto della ratio sancita dalla disposizione agevolativa finalizzata a favorire la continuità dell’impresa agricola a nulla rilevando la cessazione dell’attività di impresa da parte del donante (padre).
Pertanto, ricorrendo il rispetto di entrambi i requisiti (soggettivi ed oggettivi) nonché esplicitando, nell’atto di donazione, che i donatari saranno obbligati a coltivare o a condurre direttamente (anche per il tramite della società semplice di cui sono soci) i fondi rustici appartenenti al compendio per almeno sei anni, il regime di favore di cui all’articolo 14 della Legge n. 441/1998 troverà sicura applicazione.