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L’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine per redigere la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 non in regime d’impresa.
In particolare, la rivalutazione dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) e delle quote di partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 interessa i seguenti soggetti:
La procedura di rivalutazione di cui all’art. 7, Legge n. 448/2001, consente di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto del terreno, il valore attribuito ai beni, alla data del 1° gennaio 2021, da una perizia giurata di stima.
Entro il prossimo 15 novembre dovrà essere redatta la perizia che attesta il valore dei beni alla data del 1° gennaio 2021. Possono redigere la perizia i soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché da periti iscritti alla CCIAA (i costi sostenuti per la relazione giurata di stima possono essere portati in aumento del valore iniziale del bene, da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze). I periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono abilitati per tutte e due le tipologie di beni.
Competenti all’asseverazione della perizia sono, invece, le cancellerie dei tribunali, gli uffici dei Giudici di pace e i Notai.
Analoga procedura dovrà essere adottata per la rivalutazione delle quote di partecipazione.
Il valore attribuito ai beni dalla perizia deve quindi essere assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, fissata nella misura dell’11%.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Il relativo versamento, con Modello F24, prevede l’utilizzo dei seguenti codici:
La procedura si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
I contribuenti possono rideterminare il valore dei terreni e delle quote di partecipazione anche qualora abbiano già usufruito di precedenti rivalutazioni. In particolare, qualora sia effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate in relazione ai medesimi beni. In alternativa è possibile presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva in precedenza versata.
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni dovranno successivamente essere indicati nel Modello Redditi relativo all’anno 2021, da presentare nel 2022. In particolare, nella prossima dichiarazione dei redditi, coloro che hanno provveduto ad effettuare le suddette rivalutazioni, dovranno compila re la sezione del quadro RT per le partecipazioni, quella presente nel quadro RM per i terreni.
I suddetti quadri, assieme al frontespizio di Redditi, devono essere trasmessi, entro i termini di presentazione di quest’ultimo, anche da chi utilizza il 730.
Si ricorda, infine, che l’omessa indicazione dei dati costituisce una violazione formale, punibile con una sanzione da 250 a 2.000 euro.