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Con la Risposta ad Interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sulla problematica legata alle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa a favore dei giovani che non hanno compiuto ancora i 36 anni d’età nell’anno in cui avviene il rogito.
Nel rispondere a una precisa richiesta dell’istante, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce un concetto già espresso in un suo precedente intervento (Risoluzione n. 38 del 28 maggio 2021) effettuato in materia di agevolazione prima casa. I chiarimenti che in tale Risoluzione vengono espressi trovano piena corrispondenza con il campo di applicazione dell’agevolazione applicata ai giovani under 36, pertanto l’estensione a tali soggetti ne è una diretta conseguenza.
In pratica, viene confermato che l’agevolazione introdotta dal Decreto Sostegni-bis (articolo 64, commi 6-8 del D.L. 73/2021) a favore degli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro che intendono acquisire la propria prima casa, trova effetto anche qualora l’acquisto venga effettuato in sede di asta giudiziale.
Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni da rilasciare per potere fruire dell’agevolazione prima casa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/1986, è stato ulteriormente precisato che queste possono essere rese dalla parte interessata o nelle more del giudizio, ovvero anche in un periodo successivo, purché prima della registrazione dell’atto giudiziario.
Da quanto sopra si evince chiaramente che per il rilascio delle dichiarazioni agevolative non rileva il momento della futura stipula del contratto di mutuo.
A titolo esaustivo, ricordiamo quali dichiarazioni devono essere rilasciate per potere usufruire dell’agevolazione prima casa, precisando che l’immobile oggetto di acquisto non deve rientrare nelle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9) e deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la residenza o, se diverso, nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per motivi di lavoro, nel Comune in cui ha sede o svolge la propria attività il soggetto da cui l’acquirente stesso dipende o, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.
Il soggetto acquirente dovrà pertanto dichiarare:
Come già precisato, in caso di acquisto dell’immobile in sede di asta giudiziale, tali dichiarazioni potranno essere rilasciate nelle more del giudizio, ovvero anche in un periodo successivo purché prima della registrazione dell’atto giudiziario, a nulla rilevando il momento della stipula del successivo contratto di mutuo.
Per ultimo ricordiamo in cosa consistono le agevolazioni riservate ai giovani che intendono acquisire la “prima casa”, rispondendo contemporaneamente ai requisiti di seguito riportati:
Per tali soggetti, il Decreto Sostegni-bis, con riferimento agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, riserva il seguente trattamento di favore:
Inoltre, con riferimento ai mutui accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati, è prevista una totale esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative pari allo 0,25% della somma finanziata.