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Entro il prossimo 30 novembre 2021 devono essere presentati il Modello Redditi e IRAP 2021. I crediti tributari risultanti dai modelli dichiarativi possono essere liberamente utilizzati in compensazione già dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Tuttavia, l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro annui, richiede l’apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari emergenti dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2020, per importi superiori alla soglia di 5.000 euro annui, è dunque ammesso solo a seguito della presentazione del Modello Redditi/IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta 2020.
Infatti, l’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, prevede che la compensazione dei crediti relativi a imposte dirette, imposte sostitutive, IVA e IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, richieda la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. La compensazione, in particolare, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A favore dei soggetti ISA con punteggio almeno pari a 8, è previsto l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF, IRES e IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro (il limite è riferito al singolo tributo). Detto beneficio è riconosciuto anche ai soggetti che ottengono una media semplice degli Indici per il 2019-2020 almeno pari a 8,5.
I crediti tributari soggetti alle limitazioni in esame sono quelli derivanti dalle dichiarazioni fiscali, quali:
Ai fini del computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni effettuate nell’ambito della stessa imposta, ancorché a mezzo Modello F24 (ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF, codice tributo “4001”, per il versamento dell’acconto IRPEF, codici tributo “4033” o “4034”, non concorre al superamento del limite). L’obbligo in esame, pertanto, riguarda esclusivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale.
La limitazione in esame, inoltre, non è riferita all’ammontare del credito risultante dal Modello Redditi o IRAP, ma all’importo del credito effettivamente utilizzato (ad esempio, se il credito IRES è pari a 10.000 euro, la limitazione non opera qualora lo stesso sia utilizzato in compensazione orizzontale fino a 5.000 euro; le compensazioni successive sono invece consentite dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello Redditi munito del visto di conformità).
Ai fini della verifica del limite di 5.000 euro, occorre aver riguardo alle sole compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel Modello F24. Di conseguenza, la limitazione in esame non opera per la compensazione verticale (interna), ossia la compensazione tra crediti e debiti riferiti alla medesima imposta, relativi a periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dei crediti stessi, ancorché esposti nel Modello F24.
Per individuare le fattispecie che non danno luogo alla compensazione orizzontale è possibile far riferimento alle tabelle, allegate alle Risoluzioni n. 68/E/2017 e n. 110/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, riportanti i codici tributo relativi ai crediti che, se utilizzati nell’ambito del medesimo Modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione verticale, con conseguente esclusione, tra l’altro, dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la trasmissione della delega.
Il limite di 5.000 euro opera in relazione a ogni singola imposta e, pertanto, i contribuenti dispongono di un plafond di 5.000 euro per ciascuna di esse (ancorché le imposte emergano dalla medesima dichiarazione).
I crediti d’imposta aventi natura agevolativa non sono soggetti al visto di conformità, sebbene gli stessi siano utilizzati in compensazione nel Modello F24. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa (come il credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori per il consumo di gasolio, il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla Legge n. 296/2006, il credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli di cui al D.L. n. 83/2012, ecc.).
Dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sono poi escluse le compensazioni effettuate nell’ambito delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute ai soggetti operanti nelle Zone Franche Urbane (ZFU).
L’utilizzo in compensazione, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, dei crediti IRPEF, IRES, relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP 2019, può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione 2020 (Modello Redditi e IRAP 2021).
Infatti, dal momento in cui i residui crediti 2019 confluiscono nella dichiarazione si rigenerano, divenendo crediti 2020, con il conseguente assoggettamento alle limitazioni in esame.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti tributari, il relativo Modello F24 deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (indipendentemente dall’importo utilizzato in compensazione). Di conseguenza, è richiesto l’utilizzo di Entratel o Fisconline per il recupero, tramite compensazione, oltre che delle eccedenze di versamento delle ritenute, anche dei rimborsi e dei bonus erogati ai lavoratori dipendenti (ad esempio, rimborsi da Modello 730).
Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti, iscritti nell’apposito registro tenuto dalle DRE dell’Agenzia delle Entrate:
Per le società di capitali soggette al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis, Codice Civile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di cui all’art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999.
Da ultimo si evidenzia che in caso di utilizzo in compensazione di crediti da parte di un soggetto diverso da quello che li ha generati (come, ad esempio, nell’ambito del consolidato nazionale o in caso di cessione del credito IRES), il visto deve essere apposto sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che lo ha ceduto.