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Con la Risposta ad Interpello n. 669 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale relativo alle diverse tipologie di indennità aggiuntive corrisposte in occasione di espropriazioni effettuate per pubblica utilità.
In conseguenza di una precisa istanza formulata da un ente regionale, in relazione alle procedure espropriative da porre in essere, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che a seguito di accordo bonario, coattivo o volontario, tra soggetto espropriato ed espropriante, il prezzo corrisposto, comprensivo dell’eventuale indennità aggiuntiva, sconta lo stesso trattamento fiscale riservato all’indennità di esproprio.
Una tale affermazione ci induce a verificare le possibili tipologie di indennità aggiuntive che possono presentarsi, premettendo alcune considerazioni che ci consentono di inquadrare meglio il problema.
L’articolo 44, comma 2 del D.P.R. 131/1986, stabilisce che qualora l’espropriazione, realizzata attraverso un atto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili, immobili o aziende, avvenga per pubblica utilità, la base imponibile è costituita dall’indennizzo, mentre, in caso di trasferimento volontario a favore dell’espropriante, l’importo cui fare riferimento per il pagamento dell’imposta di registro sarà il prezzo.
Altro aspetto rilevante lo troviamo esplicitato al comma 8 dell’articolo 57 dello stesso D.P.R. 131/1986, laddove viene precisato che negli atti di espropriazione coattiva, ma anche volontari (Risoluzioni n. 72/E del 18 maggio 2001 e n. 254/E del 31 luglio 2002) che comportano il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, titolato al versamento dell’imposta, senza diritto di rivalsa, sarà l’ente espropriante o acquirente sempreché tale figura non sia ricoperta dallo Stato che, diversamente, non dovrà versare alcuna imposta.
Viene ulteriormente precisato che il concetto di Stato deve essere inteso in senso stretto, pertanto un ente territoriale (Comune) o la Regione, non potranno beneficiare dell’esonero più sopra esplicitato.
Ricordiamo infine che, a partire dal 1° gennaio 2014, i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali, precedentemente soggetti all’imposta di registro in misura fissa, scontano, ora, il registro in misura proporzionale.
Alla luce delle premesse sopra evidenziate, cerchiamo ora di verificare il trattamento fiscale riservato alle diverse tipologie di indennità.
Sono tali le indennità corrisposte per costruzioni, piantagioni, migliorie del fondo, quali soprassuoli e frutti pendenti e, in base al combinato disposto dell’articolo 32 del D.P.R. n. 327/2001 e da quanto previsto dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, costituiscono parte integrante dell’indennità di espropriazione e, pertanto, scontano l’imposta di registro in misura proporzionale.
Al pari di quanto visto per le indennità per soprassuoli e frutti pendenti, quelle corrisposte per il deprezzamento della proprietà residua, di cui all’articolo 33 del D.P.R. n. 327/2001, sono soggette all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Ricordiamo che tali indennità vengono corrisposte in caso di esproprio parziale di un bene unitario ed a seguito di ciò, il valore della parte espropriata sarà determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Tale indennità aggiuntiva, disciplinata dall’articolo 40, comma 4 e dall’articolo 42, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, viene erogata sia al proprietario Coltivatore Diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (IAP) che al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
Risultando parte integrante dell’indennità di espropriazione corrisposta, anche tali somme saranno assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale.
Le presenti tipologie di indennità sono normate agli articoli 49 e 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e rappresentano fattispecie particolari per le quali l’esproprio temporaneo o prodromico ad un successivo trasferimento, non realizzano il disposto dell’articolo 44 del D.P.R. n. 131/1986 che postula la presenza di un atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni immobili.
Per tale motivo, le sopracitate indennità non risulteranno soggette all’imposta di registro essendo dovute solo per l’occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.
Nella Risposta ad Interpello n. 669/2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate viene precisato che la misura proporzionale dell’imposta di registro da applicare alle tipologie di indennità aggiuntive corrisposte da soggetti pubblici esproprianti è quella prevista per le indennità di esproprio dei terreni agricoli corrisposte da soggetti diversi dai Coltivatori Diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) e cioè pari al 15%.