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Con un apposito Decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le regole operative per ottenere il rimborso dell'IMU ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Tale disposizione, per ora disponibile solo in bozza, prevede, a favore delle persone fisiche proprietarie di immobili concessi in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità, l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2021 relativamente a tali immobili.
L'esenzione, in particolare, è riconosciuta ai soggetti che hanno ottenuto una convalida di sfratto entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione sia stata sospesa sino al 30 giugno 2021, nonché ai soggetti che hanno ottenuto una convalida di sfratto successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021.
Il Decreto in esame prevede il rimborso della prima o unica rata IMU per il 2021, in scadenza lo scorso 16 giugno 2021. A tal fine occorre presentare al Comune ove insiste l’immobile una normale istanza di rimborso, contenente, oltre alle generalità del contribuente e agli estremi identificativi dell'immobile cui si riferisce il provvedimento di sfratto, i seguenti elementi:
I beneficiari dell’esenzione sono poi tenuti alla presentazione della Dichiarazione IMU per l'anno 2021, nella quale dovranno essere attestati, nello spazio del modello destinato alle annotazioni, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e l'importo del rimborso.