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Con il Provvedimento 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, approvando altresì il modello, le relative istruzioni ed il software di compilazione.
Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 è quindi possibile presentare le istanze per beneficiare del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro.
L’art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021, si ricorda, ha esteso il riconoscimento dei contributi a fondo perduto istituiti dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, e dall’art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73/2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro.
Non possono beneficiare dei contributi i soggetti la cui Partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi D.L. (“Sostegni” e “Sostegni-bis”), gli enti pubblici di cui all’art. 74, TUIR, e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.
Ai fini della fruizione dei contributi, questi soggetti devono possedere, oltre al requisito reddituale, anche gli altri requisiti previsti dalle norme istitutive del beneficio: devono dunque disporre di una Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto e aver registrato un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi in misura almeno pari al 30%:
L’ammontare dei contributi spettanti è determinato in maniera differente a seconda dell’oggetto della domanda.
Qualora sia richiesto soltanto il contributo previsto dal “Decreto Sostegni”, il relativo importo è determinato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
È comunque riconosciuto un contributo minimo, d’importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è poi riconosciuto, seppur nella misura minima, ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato.
In tal caso è riconosciuto anche il contributo “automatico” previsto dall’art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021, per un importo pari al contributo del “Decreto Sostegni” già riconosciuto.
Qualora, invece, sia richiesto esclusivamente il contributo “alternativo” di cui all’art. 1, commi da 5 a 13, D.L. n. 73/2021, il relativo importo è determinato applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Infine, qualora siano richiesti entrambi i contributi:
L'importo di ciascun contributo, in ogni caso, non può eccedere la soglia di 150.000 euro.
L’istanza per il riconoscimento dei contributi deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata, direttamente o a mezzo intermediario, mediante l’applicazione desktop telematico.
L’istanza contiene anche le dichiarazioni circa l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato”. Qualora la fruizione dei contributi in esame determini il superamento dei limiti, nell’istanza deve essere indicato l’importo dei contributi richiesti rideterminato.
In alternativa all’erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale del richiedente, i contributi possono essere fruiti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate). Nell’istanza deve essere quindi indicata la modalità di fruizione del contributo scelta.