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Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito internet il D.M. n. 1782 del 29 settembre 2021, recante le modalità di realizzazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 13-quater, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
L’art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34/2019, ha infatti previsto che alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi sia attribuito un codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Nella banca dati saranno quindi raccolte le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili concessi in locazione, identificati dal suddetto codice identificativo.
Con il D.M. n. 1782/2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di realizzazione della banca dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali, nonché le modalità di accesso alle relative informazioni, ossia:
Il codice alfanumerico, in particolare, sarà attribuito automaticamente dalla banca dati alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi posti in Regioni o Province Autonome che non hanno adottato un proprio codice identificativo di riferimento. Qualora successivamente alla generazione del codice alfanumerico la Regione o la Provincia Autonoma adottino un proprio codice identificativo, quest’ultimo andrà a sostituire il precedente.
Le informazioni presenti nella banca dati saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Turismo e saranno consultabili previa registrazione al portale.
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali tematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici saranno quindi tenuti ad esporre il proprio codice identificativo regionale (o il codice alfanumerico attribuito dal sistema) in ogni comunicazione inerente all’offerta e la promozione dei servizi all’utenza.
Detto codice, in particolare, dovrà essere esposto in maniera tale da garantirne la visibilità ed un facile accesso agli interessati.
L’inosservanza di tale obbligo di pubblicità comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro di cui all’art. 13-quater, comma 8, D.L. n. 34/2019. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.