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A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), le agevolazioni del superbonus 110% hanno allargato il proprio bacino di utenza, infatti si possono assegnare anche a quegli edifici caratterizzati da difformità edilizie (sanabili e non) che normalmente (con riferimento alle altre detrazioni edilizie) definiremmo inibenti.
In pratica il Legislatore, intervenendo sulla norma istitutrice della maxi agevolazione (articolo 119, commi 13-bis, 13-quater e 13-quinquies del D.L. 34/2020), ha considerato del tutto irrilevante la presenza di difformità edilizie (sanabili e non) riguardanti le unità immobiliari o le parti comuni degli edifici oggetto degli interventi.
Con lo scopo di definire meglio l’ambito di applicazione di tale deregolamentazione, si sono circoscritti, in modo inequivocabile, le ipotesi in cui gli interventi realizzati non potranno fruire dell’agevolazione del 110%, lasciando, di conseguenza, ampio spazio alle restanti ipotesi agevolabili.
Prima di analizzare le fattispecie di abuso, al ricorrere delle quali non sarà possibile godere della maxi detrazione, definiamo, secondo quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, la categoria degli interventi esclusi dalla deregolamentazione introdotta dal Decreto Semplificazioni.
Si tratta di tutti quegli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, che, quindi, se manifestano difformità edilizie di qualsiasi natura, non potranno accedere al superbonus.
Fatta questa premessa, vediamo ora quali sono gli abusi sostanziali che inibiscono il ricorso alla maxi detrazione, precisando che al professionista che presenta la CILA semplificata non è più richiesto di attestare lo stato legittimo dell’immobile.
In base al comma 13-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2021, la decadenza dai benefici fiscali ricorrerà esclusivamente nei casi che seguono:
Pertanto, con riferimento a tutti quegli interventi che non comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che si realizzano al di fuori delle fattispecie più sopra evidenziate, la presenza di difformità edilizie sanabili o insanabili non inficia l’applicazione della maxi detrazione precisando, purtuttavia, che tale opportunità non pregiudica il fatto che gli uffici preposti al controllo, rilevando le difformità, operino di conseguenza in altri ambiti.
Quindi, l’eventuale opportunità di sanare la difformità edilizie, laddove possibile, deve essere intrapresa qualora si voglia perfezionare una situazione pregressa per motivi che nulla hanno a che vedere con il superbonus che risulterà acquisito anche in caso di insanabilità.