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Il Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso 15 ottobre ha approvato un Decreto Legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. “Decreto Fiscale”).
Tra le tante novità introdotte dal provvedimento, ancora in attesa di pubblicazione, assume particolare rilievo il maggior termine di centocinquanta giorni dalla notifica, contro gli ordinari sessanta giorni, per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Per effetto di tale previsione, pertanto, una cartella notificata il 18 ottobre 2021 può essere pagata entro il 17 marzo 2022 (ossia, entro centocinquanta giorni dalla notifica), anziché entro il 17 dicembre 2021 (ossia, entro sessanta giorni dalla notifica). Sino al 17 marzo 2022, inoltre, l’Agente della Riscossione non può attivare alcuna misura cautelare ed esecutiva.
Tale previsione accorda dunque un maggior termine per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dopo lo scadere della sospensione prevista dall’art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 (per effetto della quale, si ricorda, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dovevano essere effettuati entro lo scorso 30 settembre 2021).
Per espressa previsione legislativa, tuttavia, il maggior termine di centocinquanta giorni dalla notifica è unicamente applicabile alle cartelle esattoriali, restandone così esclusi gli accertamenti esecutivi di ogni genere e gli avvisi di addebito dell’INPS.
La modifica normativa esplica i suoi effetti sul solo termine di pagamento delle cartelle e, pertanto, per la presentazione del ricorso resta fermo il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
Il “Decreto Fiscale” interviene anche sul numero di rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, portandolo a diciotto rate (anche non consecutive), contro le attuali dieci, a condizione che la domanda di rateizzazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021. Resta, invece, fissata a 100.000 euro la soglia di debito entro cui è possibile ottenere la dilazione senza dover dimostrare lo stato di difficoltà economica in cui si versa.