Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 2545-quater, Codice Civile, prevede l’obbligo, in capo alle società cooperative, di corrispondere una quota degli utili netti, pari al 3%, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
È richiesto, in particolare, il versamento del 3% dell’utile netto di esercizio, ossia dell’intero utile di esercizio comprensivo delle quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie.
Le modalità di versamento sono differenziate a seconda che la società cooperativa aderisca o meno alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
In particolare, le cooperative aderenti a tali associazioni sono tenute a versare la quota degli utili, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, direttamente allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione.
Le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione, o che hanno aderito ad un’associazione che non ha costituito il fondo, invece, devono effettuare il versamento, entro trecento giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, direttamente alle casse erariali.
In caso di revoca dell’adesione o di cambio d’associazione in corso d’anno, il versamento deve essere effettuato nella misura pro rata temporis rapportato a giorni.
L’omesso versamento degli importi dovuti può determinare, oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, anche l’adozione di provvedimenti dell’autorità di vigilanza di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo o la liquidazione coatta amministrativa.
Entro il prossimo 27 ottobre 2021, le società cooperative non aderenti ad alcuna associazione sono tenute al versamento in esame, da effettuare a mezzo Modello F24 (il versamento è richiesto solo se d’importo minimo pari a 10,33 euro).
Nella delega di pagamento, sezione “Erario”, deve essere esposto il codice tributo “3012” (il codice tributo per il versamento delle sanzioni è “3014”).
In conclusione si evidenzia che le somme dovute possono essere compensate con i crediti eventualmente disponibili.