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Con le Risposte ad Interpello n. 689 e 691 dell'8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sui riflessi fiscali in capo ai soci di società semplici delle cessioni di unità immobiliari acquistate da oltre un quinquennio.
I casi esaminati dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, due società semplici che, a seguito della cessione del proprio patrimonio immobiliare detenuto da oltre cinque anni, intendono mettersi in liquidazione distribuendo il ricavato ai propri soci.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto rammentato che, ai sensi dell’art. 2249, Codice Civile, le società semplici non possono svolgere attività commerciali. Il reddito imponibile di tali società, determinato dalla sommatoria delle singole categorie di reddito di cui all'art. 6, TUIR, è quindi imputato per trasparenza in capo a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.
Il reddito imputato ai soci ha quindi natura di reddito di partecipazione e, di conseguenza, assume la stessa natura della categoria reddituale da cui trae origine.
In relazione alle specifiche casistiche di cui alle istanze di Interpello, pertanto, siccome la liquidazione dei soci è effettuata con il denaro ricavato dalla vendita degli immobili, il reddito loro imputato mantiene la natura di plusvalenza immobiliare esente, non soggetta a tassazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, per effetto del possesso almeno quinquennale degli immobili.
In buona sostanza, non sussistendo alcun presupposto impositivo in capo alla società semplice, non si determina alcuna imputazione per trasparenza in capo ai soci, persone fisiche o giuridiche, e la distribuzione ai soci delle risorse rinvenienti dalla vendita degli immobili acquistati da oltre cinque anni non produce alcuna tassazione in capo agli stessi, in quanto le somme loro attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società semplice.
La distribuzione ai soci di redditi non imponibili in capo alla società semplice, in definitiva, costituisce una mera movimentazione patrimoniale che non produce alcuna imputazione per trasparenza sui soci.