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La richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA maturato nei singoli trimestri dell’anno può essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
I soggetti passivi IVA che nel terzo trimestre 2021 hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e intendono chiederla a rimborso o utilizzarla in compensazione orizzontale nel Modello F24, devono quindi presentare la relativa istanza, ossia il Modello IVA TR, entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).
Il credito IVA infrannuale, si ricorda, può essere richiesto a rimborso se d’importo superiore a 2.582,28 euro e a condizione che ricorra almeno una delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972.
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Le condizioni per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale |
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a) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni |
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b) Effettuazione di operazioni non imponibili di cui all’art. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate |
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c) Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati |
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d) Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia |
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e) Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale |
Nella generalità dei casi, le imprese agricole che hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari possono avanzare la richiesta di rimborso o compensazione in relazione ai requisiti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), b), e c), D.P.R. n. 633/1972, ossia:
In caso di richiesta di utilizzo del credito in compensazione, è necessario verificare l’importo del credito IVA infrannuale già utilizzato nel Modello F24. Infatti, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annuali, il credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA TR, inviando la delega di pagamento mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Inoltre, qualora s’intenda utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro annui per le start-up innovative), è richiesta l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo, sull’istanza da cui emerge il credito.
Il produttore agricolo in regime speciale che effettua cessioni non imponibili per le quali non può essere applicata l’IVA, conseguentemente, perderebbe la possibilità di incamerare, quale detrazione forfettaria dell’IVA delle operazioni effettuate a monte, la percentuale di compensazione a lui spettante. Al fine di evitate questa penalizzazione trova applicazione la disposizione di cui all’art. 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972.
In base a tale disposizione viene concesso ai produttori agricoli in regime speciale IVA (ex art. 34) il diritto alla detrazione in sede di dichiarazione periodica e nella dichiarazione annuale (oppure al rimborso nella dichiarazione annuale) dell’ammontare corrispondente alla percentuale di compensazione “teoricamente applicabile” alle cessioni dei prodotti agricoli riferite alle seguenti operazioni non imponibili: