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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 737 del 19 ottobre 2021, precisa che l’omessa o incompleta memorizzazione e trasmissione al Fisco dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è in ogni caso sanzionabile anche se la violazione dipende da un errore nell’installazione del registratore telematico.
La questione nasce da un errore nell’installazione del registratore di cassa che è stato abbinato con la Partita IVA di un altro soggetto commerciale.
Il contribuente, ignaro dello sbaglio, ha continuato a memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i dati fino alla predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020, momento in cui si è reso conto dell’errore commesso dall’installatore.
Successivamente, il contribuente aveva correttamente abbinato la sua Partita IVA al terminale, chiedendo al proprietario dell’attività i cui dati erano stati accidentalmente utilizzati fino a quel momento di “segnalare sulla sua pagina di Fatture e Corrispettivi tutti i corrispettivi, uno per uno, accedendo alla sezione Monitoraggio Delle Ricevute Dei File Trasmessi nell'area di Consultazione e con la seguente indicazione nel campo Motivazione: Invio non dovuto per errato abbinamento registratore di cassa” così come indicato nella FAQ dell’Agenzia dello scorso 17 gennaio.
A questo punto è stata presentata istanza di Interpello in cui la soluzione prospettata dal contribuente prevede di segnalare i corrispettivi effettivi di sua esclusiva competenza nella propria dichiarazione Redditi PF 2021, così come risultano dalle chiusure del proprio registratore di cassa e dagli invii telematici effettuati, e i corrispettivi trasmessi, seppure imputati ad altro soggetto per l’errore di abbinamento, e chiede se tale comportamento sia corretto.
Il contribuente ritiene, inoltre, di non dover pagare alcuna sanzione per il mancato adempimento in quanto non responsabile delle violazioni commesse.
L’Agenzia, con la Risposta n. 737/2021 richiama i principi già espressi nella Circolare n. 3/E/2020 secondo cui, dal 1° gennaio 2020, i corrispettivi incassati dagli esercenti, per le operazioni indicate all’art. 22 del Decreto IVA, sono soggetti all'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei relativi dati all’Amministrazione Finanziaria (articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015).
Tale obbligo ha quindi valenza generale e si adempie con strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (i registratori telematici). Di conseguenza è sanzionabile ogni comportamento che ostacola il corretto esercizio del procedimento, compreso il mancato rispetto dei termini per la memorizzazione e/o invio dei dati.
L’adempimento fuori tempo, quindi, anche se spontaneo, rappresenta comunque una violazione soggetta a sanzione, come precisa la Circolare n. 3/2020, con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.
Nella Risposta l’Agenzia ha osservato come il contribuente, anche se risulta essersi attivato per risolvere il problema dopo averlo riscontrato, ha continuato comunque, per oltre un anno, ad utilizzare un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti, senza vigilare sugli invii effettuati e sul funzionamento dell’apparecchio installato.
La sanzione irrogabile risulterebbe essere quella del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.
Tuttavia, in mancanza del ravvedimento operoso, accertata la buona fede dell’istante, gli uffici potranno comunque valutare la presenza delle condizioni che consentono l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della violazione (articoli 6 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997).
Questo caso, forse unico, vede un’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate nel valutare la buona fede del contribuente per quanto attiene gli “aspetti tecnici” di un’omessa trasmissione dei corrispettivi telematici.
È lecito, quindi, chiedersi se tale apertura possa valere anche nei casi (non infrequenti) in cui il contribuente, sempre in buona fede, non si sia accorto tempestivamente della mancata trasmissione dei corrispettivi da parte del registratore telematico, con il quale abbia comunque rilevato quotidianamente i corrispettivi.