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Gli artt. 1, 2 e 3, D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, hanno apportato significative novità in tema di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
È stato previsto, in particolare, che il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sia fissato in centocinquanta giorni dalla data di notifica (anziché entro gli ordinari sessanta giorni).
Inoltre, a favore dei contribuenti con piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, è stato esteso da dieci a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Questi contribuenti possono peraltro effettuare il versamento delle rate sospese dalla legislazione emergenziale entro il 31 ottobre 2021 (invece che entro il 30 settembre 2021).
Infine, è stato posticipato al 30 novembre 2021, il termine di pagamento delle rate sospese 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del c.d. saldo e stralcio.
L’art. 1, D.L. n. 146/2021, prevede la proroga dei termini previsti dall’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, per il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio degli omessi versamenti.
In particolare, è previsto che le rate scadute nel 2020 e nel 2021 possano essere versate, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2021. Trova, tuttavia, applicazione la tolleranza di cinque giorni e, pertanto, il versamento può essere effettuato entro il 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre cade di domenica).
In questo modo, i contribuenti che hanno beneficiato dell’annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000 euro previsto dall’art. 4, commi da 4 a 10, D.L. n. 41/2021, possono escludere dal computo delle somme dovute quelle annullate a seguito della sanatoria (che, si ricorda, sarà effettuata in data 31 ottobre 2021).
Sul punto si ricorda che, sulla base di quanto (da ultimo) previsto dal D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, tali rate avrebbero dovuto essere versate nei seguenti termini:
I soggetti decaduti dalla rottamazione o dal saldo e stralcio per il mancato pagamento delle rate in scadenza nel corso del 2019 non possono beneficiare del nuovo termine di versamento del 30 novembre 2021; gli stessi, tuttavia, possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
L’art. 2, D.L. n. 146/2021, concede centocinquanta giorni di tempo (contro gli ordinari sessanta giorni), da calcolare a partire dalla data di notifica, per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021.
Tale maggior termine rileva anche ai fini dell’applicazione degli interessi di mora e per l'inizio delle procedure di espropriazione forzata, mentre non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che resta fissato entro sessanta giorni dalla notifica del ruolo.
Il termine di centocinquanta giorni è unicamente applicabile alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 e, pertanto, alle cartelle che saranno notificate a partire dal prossimo 1° gennaio 2022 si applica l’ordinario termine di sessanta giorni dalla loro notifica.
A favore dei contribuenti con piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, l’art. 3, D.L. n. 146/2021, aumenta da dieci a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione.
Tale incremento del numero di rate è unicamente applicabile ai piani di rateazione in essere all’8 marzo 2020, restandone dunque esclusi i piani di rateazione richiesti:
I contribuenti decaduti da un piano di rateazione all’8 marzo 2021 continuano, infine, a beneficiare della possibilità, accordata dall’art. 13-decies, comma 5, D.L. n. 137/2020, di essere riammessi alla dilazione senza dover pagare le rate insolute.
Da ultimo si evidenzia che l’art. 3, D.L. n. 146/2021, prevede anche la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 del termine di versamento delle rate sospese nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021. Tali rate avrebbero dovuto essere versate entro il 30 settembre 2021 (ossia, entro il mese successivo al termine di operatività della sospensione) ma, per effetto delle modifiche intervenute, possono essere ora versate entro il 31 ottobre 2021 (determinando l’automatico rientro nel piano di rateazione decaduto a seguito del mancato pagamento delle rate sospese entro lo scorso 30 settembre).
Ai fini del versamento, peraltro, occorre considerare che la decadenza interviene a seguito del mancato pagamento di diciotto rate anche non consecutive.