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La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26223 del 28 settembre 2021, ha stabilito che in tema di imposte dirette il formulario di identificazione rifiuti costituisce prova idonea a superare la presunzione di cessione.
La controversia ha origine da un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, avendo rilevato una irregolare tenuta della contabilità di magazzino in quanto in sede di verifica erano state verificate differenze inventariali.
La società aveva acquistato pezzi di ricambio che, secondo l’Ufficio, erano stati rivenduti sottocosto visto che il contribuente non era stato in grado di dimostrare l’avvio a distruzione degli stessi.
I Giudici della CTR hanno ritenuto che non vi fossero indizi che potessero indurre a pensare che i suddetti pezzi di ricambio fossero stati venduti sottocosto e che la percentuale di ricarico calcolata dall’Ufficio, non contestata dai contribuenti, era stata correttamente applicata alla vendita dei prodotti in questione.
La società impugnava la Sentenza della CTR affermando che i Giudici avrebbero omesso di considerare la prova fornita ai fini del superamento della presunzione di evasione, consistente nella produzione dei formulari di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997 e dei registri relativi, con cui era stato dimostrato di aver correttamente avviato a distruzione i beni di magazzino che erano risultati mancanti in sede di verifica.
Tale circostanza avrebbe costituito violazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 441/1997 in quanto i formulari di identificazione rifiuti costituivano prova documentale idonea a superare la presunzione di cessione.
Secondo gli Ermellini, il ricorso trova accoglimento poiché la norma di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, dispone che, all’atto di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si presumono ceduti i beni “acquistati, importati o prodotti” che non sono stati rinvenuti nei locali in cui il contribuente “svolge le proprie operazioni” o dei suoi rappresentanti.
A contraris, si presumono acquistati i beni che invece sono rinvenuti nei medesimi locali. La presunzione di cessione non opera se è dimostrato che i beni stessi sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti, tramite:
Secondo la Cassazione, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, in caso di differenze tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, che consentono la prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso in cui l’impresa non provvede direttamente alla distruzione dei beni, ma li consegna agli appositi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova di distruzione dei beni è data dall’annotazione sul formulario di identificazione previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997 che deve contenere indicazioni specifiche sui seguenti dati:
Sulla base di tale principio, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti. In tal caso, l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il “formulario di identificazione rifiuti”, che costituisce prova idonea a superare la presunzione di cessione.