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Con la Risposta ad Interpello n. 552 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990.
La normativa esaminata dall’Ufficio prevede l’esenzione da imposizione per i trasferimenti di aziende o partecipazioni, anche effettuati mediante patti di famiglia, in favore dei discendenti e del coniuge del dante causa.
Qualora l’oggetto del trasferimento siano quote e azioni societarie, il beneficio è accordato a condizione che:
La società ALFA Spa, in sede di riassetto della compagine sociale, conferisce le partecipazioni del socio istante (20,52%) in una società holding di famiglia di nuova costituzione interamente partecipata, quindi, vede il loro trasferimento in una nuova super holding in cui confluisce l’intero capitale di ALFA Spa.
A seguito di tale operazione, è previsto il trasferimento delle partecipazioni detenute dall’istante nella holding di famiglia ai tre figli, mediante la stipula di un patto di famiglia, nell’ottica del passaggio generazionale del proprio patrimonio azionario.
Secondo la tesi dell’istante, sarebbe possibile effettuare il trasferimento delle partecipazioni ai figli in esenzione da imposta di donazione sul presupposto che:
Secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso di specie non sussistono le condizioni di legge per beneficiare della disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, poiché lo scopo di tale norma è quello di agevolare la continuità generazionale dell’impresa nell’ambito dei discendenti nella famiglia in una vicenda sostanzialmente anticipatoria rispetto alla successione mortis causa.
Per cui, ai fini dell’applicazione dell’esenzione, sarebbe necessario il controllo (diretto o indiretto) dell’azienda, da intendersi quale realtà imprenditoriale produttiva, in mancanza del quale verrebbe meno l’oggetto principale della disposizione agevolativa.
Si legge in particolare nella Risposta che “ciò che merita rilievo, quindi, è la necessaria ed indispensabile presenza dell’oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, vale a dire la sussistenza di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare “una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico”. Di contro, ne deriva che in assenza di una “azienda”, l’applicazione dell’agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima”.
Poiché nel caso di specie la holding di famiglia, le cui partecipazioni verrebbero trasferite ai discendenti, non detiene il controllo di ALFA Spa, bensì una quota (di minoranza) della super holding (che è l’effettiva controllante dell’impresa), mancherebbe l’oggetto principale della disposizione agevolativa data la carenza del requisito del controllo sull’impresa.