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L’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’indebita percezione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, con la Risposta ad Interpello n. 581 del 8 settembre 2021.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un imprenditore individuale che lo scorso mese di aprile ha richiesto e ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021, ricomprendendo nel fatturato rilevante ai fini dell’assegnazione del bonus anche il valore di un immobile strumentale estromesso dall’impresa.
In seguito, tuttavia, con la Circolare n. 5/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni d’impresa, seppure rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, non deve essere incluso nel calcolo del fatturato 2019. Il contribuente si è quindi rivolto all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se in sede di restituzione del contributo è richiesto anche il versamento della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997.
Dopo aver ribadito che gli importi derivanti dall’estromissione o dall’assegnazione dei beni dell’impresa non sono riconducibili alla nozione di fatturato recata dal comma 4 dell’art. 1, D.L. n. 41/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in applicazione dello Statuto del contribuente, non sono dovute sanzioni qualora le violazioni dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme tributarie.
Analoghe considerazioni sono state successivamente riprese con la Risposta ad Interpello, n. 617 del 20 settembre 2021.
Nel caso di specie, siccome i chiarimenti circa l’esclusione dal fatturato dell’immobile assegnato sono intervenuti solo a seguito della percezione del contributo da parte dell’imprenditore individuale, è possibile restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.