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Con l’avvicinarsi del 31 dicembre 2021 e considerate le recenti anticipazioni trasmesse dai media riguardanti la possibile mancata proroga del bonus facciate o la riduzione dell’intensità del bonus, risulta alquanto opportuno considerare le conseguenze che potranno scaturire da una tale contingenza.
Come noto, l’agevolazione in oggetto nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio edilizio presente sul nostro territorio e, considerati tali presupposti, meriterebbe di essere maggiormente sostenuta in quanto, interessando sia le persone fisiche che le imprese ed essendo amministrativamente più semplice, se confrontata al superbonus 110%, riveste una potenzialità di diffusione capillare alla quale non abbiamo ancora assistito.
Il problema richiede un diverso approccio a seconda che l’intervento sulla facciata dell’edificio sia realizzato da persone fisiche o da soggetti che operano in regime d’impresa, in quanto il rispetto del principio di cassa o del principio di competenza risulta essere una discriminante piuttosto rilevante.
Come noto, relativamente alle persone fisiche, la detrazione del 90% e l’opzione eventualmente esercitabile in base all’articolo 121 del D.L. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito), potranno essere sfruttate rispettando il principio di cassa a prescindere dall’esistenza di uno stato avanzamento lavori.
Ciò significa che una volta effettuato il pagamento entro il 31 dicembre 2021, il contribuente potrebbe fruire dell’opportunità di utilizzare direttamente la detrazione o di veicolare la stessa al fornitore o al cessionario.
Ad esempio, nel caso di sconto in fattura, sarebbe sufficiente pagare il 10% (100% - 90%) della spesa prevista per il rifacimento della facciata, ricevendo contemporaneamente la fattura per il totale dell’importo con l’indicazione dello sconto praticato (90%), per dare compiutezza amministrativa all’operazione.
Il problema, tuttavia, sorge laddove, pur avendo pagato l’intervento e, quindi legittimata la detrazione, i lavori non siano stati ancora totalmente realizzati.
L’incertezza legata alla mancanza di un lavoro terminato, congiuntamente al timore che possano sorgere motivi di contestazione riguardanti l’esecuzione dello stesso, comporta la necessità per il contribuente di trovare soluzioni che possano a tal fine tutelarlo.
Possibili soluzioni si possono trovare nella previsione contrattuale di apposite clausole di salvaguardia che prevedano penali o fidejussioni a garanzia che alleggeriscano la pressione in capo al committente.
Anche l’eventuale ricorso a polizze assicurative (non detraibili fiscalmente) permetterà al soggetto interessato di tutelarsi in caso di cessione del credito a terzi, ricorrendo, con maggiore serenità, ad un eventuale accensione di un prestito ponte.
In pratica, l’attribuire maggiore certezza e stabilità all’operazione sottostante, contribuirà a fornire “sicurezza a cascata” a coloro che seguiranno l’eventuale cessione del credito (es. fornitore che ha effettuato lo sconto che intende cederlo a sua volta).
Ben più complicata è la situazione per chi opera in un regime fiscale nel quale il sostenimento della spesa deve rispettare il principio di competenza.
Per tali fattispecie, la movimentazione finanziaria non ha alcuna rilevanza in quanto la detrazione dipende dall’effettivo stato di avanzamento degli interventi e in una contingenza temporale come quella che stiamo attraversando è facile rendersi conto di come risulti complicato, per le imprese che operano nelle ristrutturazioni, rispettare una scadenza così stringente (31 dicembre 2021).
Adottando il principio di competenza, l’anticipare i pagamenti non consente di applicare la detrazione e l’unico suggerimento possibile potrebbe essere quello di sottoscrivere “SAL definitivi” entro il 31 dicembre 2021 al fine di sfruttare, almeno in parte, il beneficio fiscale corrispondente.
A conclusione di quanto sin qui affermato, precisiamo che, al tempo attuale, ancora le disposizioni normative non sono state ratificate e, pertanto, auspichiamo possibili ripensamenti al riguardo, magari adottando proroghe, anche solo semestrali, che consentano la conclusione di lavori avviati nell’anno in corso.