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Con la Risposta a Interpello n. 571 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la franchigia esente dall’imposta di successione non viene erosa dall’atto di donazione delle quote della società di famiglia.
Il caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria, in particolare, riguarda un soggetto che, dopo aver ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, è in procinto di ricevere dalla propria madre la donazione di un immobile e delle relative pertinenze.
In relazione alla donazione delle quote sociali, non è stata versata l’imposta di donazione poiché il donatario ha fruito delle agevolazioni tributarie accordate dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, trattandosi di trasferimento a favore di un discendente che ha acquisito il controllo di cui all'art. 2359, c.c., con il conseguente impegno a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o, comunque, a detenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il soggetto donatario si è quindi rivolto all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se in relazione al nuovo atto di donazione deve essere versata l’imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1 milione di euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta (la franchigia è fissata a 1,5 milioni di euro qualora il donatario sia portatore un handicap grave).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che la franchigia esente dall’imposta di successione non è stata intaccata dalla precedente operazione, poiché la donazione delle quote della società di famiglia rientra tra i trasferimenti oggetto di registrazione gratuita ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (c.d. TUS).
In conclusione, si evidenzia che nell’ipotesi di una pluralità di donazioni realizzate dagli stessi soggetti, l’art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, prevede che la franchigia esente non sia intaccata dalle seguenti operazioni: