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La bozza del “D.D.L. Bilancio 2022” prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti nel Piano Industria 4.0.
In relazione agli investimenti in beni generici, invece, non è prevista la proroga dell’agevolazione e, pertanto, il bonus resta confermato solo fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia intervenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.
Come sopra anticipato, la bozza del “D.D.L. Bilancio 2022” prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016 (c.d. Industria beni 4.0), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il bonus investimenti sia riconosciuto nella misura del:
La misura dell’agevolazione è dunque assai ridotta rispetto a quanto ora previsto per le annualità 2021 e 2022 (si veda la seguente tabella).
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Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a 2,5 milioni di euro |
50% |
40% |
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Superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
30% |
20% |
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Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro |
10% |
10% |
In relazione agli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi, la bozza del “D.D.L. Bilancio 2022” prevede la proroga dell’agevolazione e la modifica dell’attuale limite massimo dei costi ammissibili.
È previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni compresi nell’allegato B, Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 20%, entro il limite massimo di costi ammissibili (annuale) pari a 1 milione di euro.
Rispetto a quanto attualmente previsto (si veda la seguente tabella) il “D.D.L. Bilancio 2022” accorda dunque ancora un anno per la fruizione dell’agevolazione.
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Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 1 milione |
20% |
Invece, in relazione agli investimenti effettuati nei beni di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura ridotta del 15%, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Infine, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili sempre pari a 1 milione di euro.
Infine, con riguardo agli investimenti in beni materiali e immateriali generici, ossia in beni non ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il “D.D.L. Bilancio 2022” non prevede alcuna proroga e, pertanto, l’agevolazione trova applicazione solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (si veda la seguente tabella).
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Importo dell’investimento |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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2 milioni di euro | Beni materiali |
10% |
6% |
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1 milione di euro | Beni immateriali |
10% |
6% |
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Per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella maggior misura del 15%. |
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La mancata proroga del bonus per gli investimenti in beni generici si riflette sulla platea dei relativi beneficiari, precludendo di fatto l’accesso all’agevolazione per i lavoratori autonomi (che, si ricorda, possono fruire dell’agevolazione solo in relazione agli investimenti in beni generici).
Gli investimenti in nuovi beni strumentali (generici) interessano, in particolare, il settore dell’agricoltura che necessita di un rinnovo del parco macchine e attrezzature, spesso non catalogabili tra quelle Industria 4.0. Pertanto, le imprese agricole che intendono effettuare investimenti in questo genere di beni strumentali, qualora intendano beneficiare del credito d’imposta, non potranno rinviarne l’acquisto e valutare se anticipare l’ordine entro il 31 dicembre 2021.