Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il documento congiunto “Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale”, il CNDCEC e l’Alleanza delle cooperative italiane hanno esaminato il regime fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale dalle società cooperative.
Tale regime fiscale ha trovato nuova linfa a seguito delle modifiche al trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale apportate dalla Legge di Bilancio 2021.
In particolare, l'art. 1, commi 42 e 43 della Legge n. 178/2020, ha introdotto un regime alternativo al meccanismo della sospensione con tassazione al 26% di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 63/2002. Il nuovo regime consente l'assoggettamento ad imposta, già all'atto dell’attribuzione dei ristorni, delle somme destinate ad aumento del capitale sociale, con applicazione della ritenuta ridotta del 12,5% a titolo d'imposta.
Tale regime alternativo di tassazione immediata dei ristorni è facoltativo e si perfeziona con il versamento della ritenuta.
Il comma 42, art. 1, della Legge 178/2020 dispone che la facoltà di applicare il regime alternativo non è esercitabile con riferimento ai ristorni spettanti ai soci diversi dalle persone fisiche (per i soci persone giuridiche il ristorno, al pari dei dividendi, sarà imponibile nell’esercizio di rimborso per il 5% del suo ammontare), nonché ai soci imprenditori individuali (ai sensi di cui all’articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), e ai soci detentori di partecipazione qualificata, tassati a titolo di imposta al 26% (cfr. articolo 27 D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’articolo 1, comma 1003, lettera a) della Legge 205 del 2017).
I Consigli di Amministrazione delle società cooperative possono quindi valutare l’opportunità di proporre all'organo assembleare la destinazione del ristorno a capitale sociale, prevedendo altresì che le somme siano sottoposte alla ritenuta del 12,5%.
L'assemblea, a sua volta, dispone della facoltà di deliberare l'erogazione ai soci del ristorno ad aumento del capitale sociale e l'applicazione sulle relative somme della ritenuta.
In ogni caso, il ristorno percepito, per esempio, dal consumatore/utente, in quanto privo di natura reddituale, non sarà assoggettato ad alcuna forma di tassazione, anche se imputato a capitale.