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Con il D.M. 30 settembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le procedure per ottenere il rimborso dell'IMU ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del D.L. n. 73/2021, il cosiddetto Decreto Sostegni-bis.
Tale disposizione, si ricorda, prevede, a favore delle persone fisiche proprietarie di immobili concessi in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità, l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2021 in relazione a tali immobili.
L'esenzione, in particolare, è riconosciuta alle persone fisiche che hanno ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione sia stata sospesa sino al 30 giugno 2021, nonché alle persone fisiche che hanno ottenuto una convalida di sfratto successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione sia stata sospesa sino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021.
Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata IMU 2021, versata entro il 16 giugno 2021. I soggetti che entro lo scorso 16 giugno hanno versato l’imposta in un’unica soluzione, invece, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
A tal fine è richiesta la presentazione al Comune competente di una semplice istanza di rimborso, nella quale devono essere dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:
Infine, i soggetti beneficiari del rimborso in esame sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2022, della dichiarazione IMU 2021, ove dovrà essere attestato, nello spazio dedicato alle annotazioni, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall’IMU e l’importo del rimborso ottenuto.