Con il Provvedimento 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e i termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’art. 1, comma 3-bis della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha infatti stabilito, in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i dati delle operazioni con soggetti esteri siano trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Rispetto all’attuale disciplina, che prevede la possibilità di trasmettere i dati delle operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori non residenti in un’unica comunicazione riepilogativa avente cadenza trimestrale o, in alternativa, la trasmissione dei dati di ciascuna operazione attiva effettuata, la Legge di Bilancio 2021 ha dunque previsto che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi all’Amministrazione finanziaria mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato .XML proprio delle fatture elettroniche.
Così come in precedenza, dall’obbligo di trasmissione restano esclusi i dati delle operazioni documentate da bollette doganali (esportazioni ed importazioni) e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
I nuovi termini di trasmissione
In relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il provvedimento in esame prevede termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti.
In particolare, i dati delle operazioni attive devono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi, mediante un file .XML con codice destinatario “XXXXXXX”.
I dati delle operazioni passive, invece, devono essere comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio un file .XML (contraddistinto dai codici “TD17”, Integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero, “TD18”, Integrazione per acquisto intracomunitario di beni, “TD19” Integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Con riguardo alle operazioni passive, ossia agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, si ritiene, tuttavia, che permanga la possibilità di integrazione analogica del documento ricevuto e la successiva comunicazione del medesimo in formato .XML mediante il Sistema di Interscambio.
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