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In prossimità della scadenza del 4 novembre 2021 per l’invio della comunicazione delle spese ammissibili, con la Circolare n. 13/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti circa il c.d. bonus sanificazione di cui all’art. 32, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Le imprese e i lavoratori autonomi che intendono fruire del credito d’imposta, fissato nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, sono tenuti a presentare, entro il 4 novembre 2021, la comunicazione delle spese sostenute.
Il bonus sanificazione è riconosciuto a favore:
Come sopra anticipato, il credito d’imposta in esame opera in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
Con riguardo alle spese sostenute per la somministrazione di tamponi, nella Circolare n. 13/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra le stesse devono essere ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa, come, ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Non sono invece ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Viceversa, il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di ordinaria manutenzione e rientrino tra le attività di sanificazione (sono dunque agevolabili gli interventi finalizzati ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione e di rimozione adeguati).
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il bonus spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Ai fini dell’effettiva quantificazione del credito d’imposta, occorre tuttavia attendere l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 12 novembre 2021, con il quale sarà comunicata la percentuale di fruizione del credito, determinata dal rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; lo stesso, inoltre, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61, TUIR, e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Non è invece prevista la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta ad altri soggetti.
In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre far riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese. Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo dichiarato.
La compensazione, invece, può essere effettuata a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui sarà determinata la quota percentuale di credito effettivamente fruibile (il provvedimento dovrebbe essere pubblicato il prossimo 12 novembre e, pertanto, il credito d’imposta potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti in scadenza il 16 novembre 2021).
Con una successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da esporre nel modello F24 per la compensazione del bonus in esame (la delega deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento).
Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, risulti superiore a quanto effettivamente spettante, è previsto lo scarto del relativo modello F24. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della fruizione del beneficio è richiesta la presentazione, nel periodo 4 ottobre - 4 novembre 2021, di un’apposita comunicazione, da redigere sulla base del modello approvato dal Provvedimento 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, dell’Agenzia delle Entrate.
Nella comunicazione deve essere indicato l’ammontare delle spese ammissibili, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o a mezzo intermediario abilitato, mediante:
Entro i cinque giorni successivi all’invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con indicazione delle relative motivazioni.
In conclusione, si rammenta che fino al 4 novembre 2021 è possibile presentare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, oppure comunicare la rinuncia integrale al credito d’imposta in precedenza comunicato.