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Come noto, in base all’articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, a fronte di spese sostenute per interventi di carattere edilizio negli anni 2020, 2021 e 2022, è possibile, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, esercitare un’opzione che consenta di ricorrere alternativamente:
Alla luce di una tale affermazione, definiamo, in primo luogo, quando si realizza fiscalmente il momento di sostenimento delle spese, considerato il fatto che, parlando di detrazioni edilizie in termini generali, queste si applicano sia alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, che a quei soggetti che esercitano un’attività d’impresa.
Con riferimento ai primi (soggetti che operano al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa), il principio cui riferirsi nella determinazione del momento di sostenimento delle spese sarà quello di cassa, secondo il quale ciò che rileva è la data del pagamento effettuato, mentre, relativamente ai secondi (soggetti che esercitano un’attività d’impresa), il principio che determina il momento di sostenimento delle spese sarà quello di competenza economica, così come disciplinato all’articolo 109 del TUIR.
Considerato che l’esercizio dell’opzione può comportare il mancato pagamento per cassa poiché il beneficiario, esercitando il cosiddetto sconto in fattura, non effettua l’esborso di denaro, il momento di sostenimento delle spese coincide con l’eventuale pagamento della quota parte non scontata ovvero, in caso di sconto totale, con la data in cui il fornitore emetterà la fattura a debito zero nei confronti del committente.
Se quanto sopra specificato trova applicazione nella maggior parte delle detrazioni legate al mondo edile, con riferimento al superbonus 110%, agli acquisti di unità immobiliari che beneficiano della detrazione IRPEF riportata al comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR (restauro e risanamento conservativo) o all’agevolazione (IRPEF/IRES) conosciuta come sismabonus acquisti prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013, l’opzione per lo sconto o la cessione del credito è soggetta ad una condizione sospensiva legata alla ultimazione (parziale o totale) dei lavori.
In particolare, relativamente al superbonus 110%, l’articolo 121, comma 1-bis del D.L. n. 34/2020, condiziona l’esercizio dell’opzione alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), il cui numero massimo previsto potrà essere due per ciascun intervento complessivo e per una percentuale di completamento dei lavori almeno pari al 30%.
Questa condizione sospensiva fa sì che sino a quando i pagamenti degli acconti effettuati (all’interno della finestra temporale agevolata) non corrispondano alla liquidazione (ultimazione lavori) di un SAL almeno pari al 30% dei lavori eseguiti, pur spettando la maxi detrazione sulle spese sostenute (solo in modo diretto), l’opzione alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito non potrà essere esercitata.
Più vincolante l’impostazione data dall’Agenzia delle Entrate per gli acquisti di unità immobiliari ubicate in edifici precedentemente oggetto di interventi edilizi (articolo 16-bis, comma 3 del TUIR e articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013) che “congela” l’esercizio dell’opzione prevista dal comma 1 dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 alla ultimazione degli interventi sull’intero edificio.