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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251/2021 è stato pubblicato il D.M. 25 agosto 2021, attuativo dell’art. 74, comma 3, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
La disposizione, si ricorda, ha previsto l’erogazione di un contributo in conto capitale, in misura pari al 40% delle spese sostenute, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le risorse finanziarie attribuite all’agevolazione, pari a complessivi 90 milioni di euro, sono ripartite come di seguito:
I requisiti per la fruizione del contributo in esame sono differenziati in base alla natura del beneficiario (impresa o lavoratore autonomo).
In relazione alle imprese è richiesto che, sia alla data di concessione sia alla data di erogazione del contributo, le stesse abbiano sede in Italia, risultino attive e siano iscritte al Registro delle Imprese.
A tale data, inoltre, le imprese devono essere iscritte all’INPS e all’INAIL, ed avere una posizione fiscale e contributiva regolare.
Ancora, alla data di concessione ed erogazione del contributo, le imprese non devono:
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, invece, i lavoratori autonomi devono essere in possesso, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo, dei seguenti requisiti:
In conclusione, teniamo ad evidenziare che tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli agriturismi.
L’agevolazione opera in relazione alle spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal 21 ottobre 2021, relativamente all’acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, degli impianti elettrici e dei dispositivi di monitoraggio.
Il contributo, in particolare, è riconosciuto entro i seguenti limiti di spesa:
L’incentivo opera anche sulle spese sostenute per la connessione alla rete elettrica, nonché sui costi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo, pur entro il limite massimo del 10% dei costi totali ammissibili.
Tuttavia, l’agevolazione trova applicazione a condizione che le infrastrutture di ricarica siano nuove di fabbrica, dotate di dichiarazione di conformità e con una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW (che garantisca almeno 32 Ampere per ogni singola fase).
Le spese ammissibili devono essere documentate da fatture elettroniche, il cui pagamento deve essere effettuato, mediante bonifico bancario o SEPA credit, tramite un conto corrente intestato al beneficiario.
Ai fini dell’ottenimento del contributo è richiesta la presentazione di un’apposita istanza, il cui contenuto e le relative modalità e termini di trasmissione saranno definiti dal Ministero della Transizione Ecologica.