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La bozza della “Legge europea 2019-2020” interviene sulla soglia di gravità delle irregolarità fiscali non definitive introdotta dall’art. 8, D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, il cui superamento determina l’esclusione dagli appalti pubblici.
È previsto, in particolare, che la causa di esclusione relativa alle violazioni non definitivamente accertate venga collegata al valore dell’appalto e sia, comunque, d’importo inferiore a 35.000 euro (rispetto agli attuali 5.000 euro).
Con un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della Legge europea, saranno poi definite anche le condizioni di operatività delle cause di esclusione relative alle violazioni non definitivamente accertate.
Resta, invece, confermata a 5.000 euro la soglia di gravità delle irregolarità fiscali e contributive definitivamente accertate di cui all’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
L’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, ossia superiori alla soglia di 5.000 euro.
Un operatore economico può essere altresì escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto, qualora la stazione appaltante sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ossia sia d’importo superiore alla soglia di 5.000 euro.
Al fine di rimuovere le difficoltà operative cagionate dall’applicazione della norma, nell’ambito della “Legge europea 2019-2020”, recentemente approvata dalla Camera, è previsto l’incremento della soglia di gravità per le violazioni non definitivamente accertate.
In particolare, un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa alle violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, dovranno essere collegate al valore dell’appalto e, comunque, d’importo non inferiore a 35.000 euro.
Il Decreto attuativo, in buona sostanza, dovrà fissare condizioni e limiti di operatività della norma, definendo con precisione le inadempienze e la soglia oltre la quale la violazione agli obblighi di pagamento dovrà ritenersi “grave”. In ogni caso, tale soglia non potrà mai essere di importo inferiore a 35.000 euro (contro gli attuali 5.000 euro).