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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 10 settembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.
Tale contributo, si ricorda, è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, è tuttavia iniziata soltanto nel corso del 2019 (si tratta dei soggetti che non possono beneficiare del contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).
Dal contributo sono espressamente esclusi i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), gli enti pubblici di cui all’art. 74, TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.
Il D.M. 10 settembre 2021 prevede che, per ottenere il contributo a fondo perduto, riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro per ciascun beneficiario, occorra presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, qualora i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l’importo di 20 milioni di euro (ossia, il limite complessivo di spesa), l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra le risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Con il Provvedimento 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto in esame, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.
Nell’istanza devono essere rese le dichiarazioni circa l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo 9 novembre - 9 dicembre 2021. La predisposizione e la trasmissione telematica dell’istanza può essere effettuata mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Il contributo sarà quindi erogato con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza. In alternativa, è possibile optare (irrevocabilmente) per ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24.
L’effettiva erogazione del contributo a fondo perduto è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.