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Con il Provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’effettiva percentuale di riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione di cui all’art. 9-quater, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”.
In particolare, poiché l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze presentate entro lo scorso 6 ottobre è inferiore alle risorse finanziarie disponibili (pari a complessivi 100 milioni di euro), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sia erogato il 100% del contributo spettante.
Con il Provvedimento 6 luglio 2021, prot. n. 180139/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva infatti precisato che, qualora le risorse stanziate fossero state inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, si sarebbe provveduto al riparto proporzionale delle risorse sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227358/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito termini e modalità di presentazione della domanda di contributo, da presentare entro il 6 ottobre 2021.
Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni accordate nell’anno 2021, entro un massimo di 1.200 euro, è attribuito a condizione che:
L’importo effettivo del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate dopo il 31 dicembre 2021. È, infatti, previsto che non possano fruire del beneficio i contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata e le eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza trasmessa all’Amministrazione Finanziaria.