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L’art. 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, introduce la possibilità di regolarizzare il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2014 e il 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Al fine di beneficiare di tale opportunità è richiesta la presentazione di un’apposita istanza entro il 30 settembre 2022. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 (le somme dovute possono essere dilazionate in un massimo di tre rate annuali).
La regolarizzazione in esame è rivolta ai contribuenti che, al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021), hanno (in buona fede) indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2015 al 2019).
La sanatoria, tuttavia, è applicabile ai soli soggetti che hanno effettivamente svolto attività in tutto o in parte agevolabili, sostenendo le relative spese, ma che a causa della complessità del quadro normativo di riferimento hanno commesso errori nell’individuazione o nella qualificazione delle spese agevolabili, oppure nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l’importo degli investimenti effettuati.
La procedura può essere adottata anche da parte dei soggetti che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, D.L. n. 145/2013, in maniera non conforme all’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, Legge n. 145/2018 (secondo cui i soggetti commissionari residenti in Italia che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Paesi membri, in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo o in Stati ricompresi nell’elenco di cui al D.M. n. 220/1996, possono beneficiare del bonus in relazione alle sole attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia).
Dalla regolarizzazione sono invece espressamente esclusi i casi in cui l’agevolazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e quelli nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.
Non possono inoltre fruire della procedura di riversamento spontaneo i contribuenti per i quali l’indebito utilizzo dei crediti sia stato già accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021. In caso di atti di recupero o di provvedimenti non ancora definitivi, invece, è possibile aderire alla regolarizzazione, ancorché l’intero importo del credito oggetto di recupero debba essere versato in un’unica soluzione (senza dunque poter beneficiare della dilazione in tre rate).
Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione esclude l’applicazione del reato tributario di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.
Ai fini della regolarizzazione in esame è richiesto il riversamento spontaneo, entro il 16 dicembre 2022, del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni amministrative e di interessi (ma senza la possibilità di utilizzare in compensazione gli eventuali altri crediti disponibili).
La restituzione del credito indebitamente utilizzato può essere effettuata anche in tre rate annuali di pari importo; in questo caso, la seconda e la terza rata, in scadenza il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, devono essere maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Il perfezionamento della procedura è subordinato all’integrale versamento delle somme dovute. Di conseguenza, nell’ipotesi di pagamento rateale, il mancato versamento di una delle rate comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
L’adesione alla sanatoria, infine, richiede la presentazione di un’apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria entro il 30 settembre 2022, con il modello e le modalità che saranno definite da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è maturato il credito che si intende riversare, gli importi da restituire e i dati relativi alle attività e alle spese ammissibili.